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Caratteristiche strutturali del collegio sindacale

- requisiti di professionalità:
Per le non quotate è previsto che almeno un sindaco effettivo e almeno uno supplente siano iscritti nell’albo dei revisori contabili. Gli altri sindaci possono non essere iscritti, ma devo essere professori universitari o iscritti ad altri albi.
Per le quotate ci sono requisiti di professionalità specificati in regolamenti Consob, e in aggiunta sono previsti requisiti di onorabilità. Per controllare l’onorabilità basta un controllo formale.

- requisiti di indipendenza:
Sono poi imposti dei requisiti di indipendenza. Non bisogna avere rapporti professionali con la società. Il professionista non può essere al tempo stesso consulente della società e sindaco. Non si può essere in rapporto di parentela con gli amministratori. Bisogna assicurare una certa indipendenza del singolo rispetto alla società la cui legalità deve controllare.

- cause di ineleggibilità:
Se il sindaco è fallito o ha avuto una condanna. Se assume comunque la carica, esso decade.
Per le quotate tutti questi requisiti possono essere specificamente aumentati se la quotata decide di aderire ad un Codice di Autoregolamentazione facoltativo, e più in generale c’è liberta statutaria di prevedere requisiti più rigorosi.
Questo crea un punto interrogativo per quanto riguarda la possibilità che tutto il Collegio Sindacale sia composto anziché da persone fisiche e da una persona giuridica come società di revisione, oppure se questo possa essere costituito interamente da società di revisione.
La questione è molto dibattuta ancora, il Campobasso scrive un’opinione favorevole alla tesi secondo cui il Collegio Sindacale può essere costituito interamente da una società di revisione. In nome della garanzia della professionalità della società di revisione, si potrebbe rinunciare all’idea che ci devono essere sindaci.
La maggioranza della dottrina è contraria. Il Professore ritiene che la visione della dottrina sia più corretta. Non è comunque proibito.
In pratica per non rischiare di trovarsi coinvolti in una vicenda di contestazione, la società di revisione offre propri partner come sindaci.

- cumuli agli incarichi:
La legge prevede un limite al cumulo degli incarichi per quanto riguarda le società quotate e lo statuto può prevedere un limite al cumulo degli incarichi per le società non quotate.

- nomina dei sindaci:
Le nomine dei sindaci spetta all’assemblea, con due eccezioni:
- partecipazione di Stato o enti pubblici, allora è consentito che siano questi direttamente a nominare uno o più sindaci. E se così è solo il nominante può procedere alla revoca di questi soggetti.
- Viene nominato dall’assemblea dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi.

- durata dei sindaci:
La durata dei sindaci è di tre esercizi, non può essere prevista una durata più breve a differenza del Consiglio di Amministrazione (dove possono essere rinominati alla fine di ogni esercizio), perché si vuole garantire la stabilità. Non si può neanche interrompere la durata nel durante. La revoca dei sindaci è possibile, ma non facile.
Gli amministratori possono essere revocati in qualunque momento anche se non esiste giusta causa, salvo risarcimento dei danni. Per i sindaci invece, non possono essere esclusi dalla società se la revoca non viene approvata dal tribunale. La delibera assembleare non ha effetto immediato, ma sospeso fin quando non è approvato dal tribunale.
La giurisprudenza considerava che quando l’assemblea deliberava l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci e questa era approvata con la maggioranza qualificata prevista dalla legge, ovvero di almeno 1/5, questa delibera prevedeva automaticamente la revoca dei sindaci. La giurisprudenza riteneva che in questo caso i sindaci venivano revocati anche senza l’approvazione del tribunale.
La dottrina era contraria, e prevede che per i sindaci si può passare solo attraverso l’approvazione del tribunale della delibera che revoca i sindaci.
Se i sindaci nel corso del loro mandato si dimettono, o ci sono altre situazioni di decadenza, la legge vuole che la sostituzione sia immediatamente operativa grazie all’esistenza di supplenti. Questa sostituzione non fa si che colui che ha sostituito il precedente membro rimanga in carica fino alla fine del mandato, è questione che deve essere risolta con la prossima assemblea che deve comunque reintegrare il Collegio di membri effettivi e supplenti. Se questo non viene fatto, la società rischia lo scioglimento.

- compensi dei sindaci:
I compensi dei sindaci sono fissi e immodificabili e non possono dipendere dall’andamento degli affari sociali e non possono essere modificati nel corso del mandato.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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