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Circolazione delle azioni dui una società

Le azioni hanno due facce:
1. Sono titolo rappresentativo della frazione minima di capitale, sono indivisibili, al di sotto dell’azione non si può frazionare ulteriormente. Servono a trasmettere una partecipazione sociale. Questa è la dimensione interna dell’azione: rapporto con il capitale sociale e idoneità a trasferire al titolare diritti della società.
2. Sono un bene che ha un valore economico e quindi circolano consentendo al titolare di monetizzare il valore di scambio. Questa è la faccia esterna.

Questa duplice natura delle azioni la si coglie bene considerando quali sono le regole applicabili nei diversi casi che si possono presentare con riferimento al regime proprio delle azioni. Una società per azioni ha necessariamente azioni, ma non nel senso di strumenti cartacei che evidenziano questa situazione. Ci sono delle società che non emettono azioni, anche se la società le ha e queste risultano dal libro soci, e non da un certificato che rappresenta la quota. Quindi una società per azioni può decidere nel suo statuto di risparmiare sul costo dei certificati e sulle formalità da vendere in caso di circolazioni, e decidere che non emetterà azioni, ma queste rimangono solo quota ideale del capitale.
Se invece c’è la materialità del pezzo di carta in cui l’azione è incorporata, abbiamo un fenomeno di possibile circolazione delle azioni secondo le regole della circolazione dei beni. Queste regole prevedono che ci sono regimi diversi a seconda del tipo di bene: per trasferire un immobile ci vuole un atto scritto che è diverso dal trasferimento di beni mobili, che permettono la proprietà anche se il bene è un ladro. Poi c’è un altro regime per i crediti.

Quando le azioni sono rese cartacee, le azioni possono circolare secondo le regole dei titoli di credito che sono state scelte proprio per rendere più sicura la circolazione rispetto al regime del trasferimento di crediti.
Se le azioni invece non sono cartacee, il trasferimento segue le regole del trasferimento dei diritti: l’operazione non può avere affetto se il trasferente non ha il diritto. Questo a differenza della circolazione dei beni, dove si può trasferire anche senza avere la proprietà.
Nelle azioni ci possono essere situazioni dove si scontrano il regime di circolazione dei titoli di credito con le regole del diritto societario. Quando c’è questo scontro, nel diritto azionario, prevalgono le regole societarie, non quelle che aumentano la sicurezza nella circolazione dei beni. Ad esempio supponiamo azioni emesse senza che a favore di chi le ha ricevute sia stato fatto il conferimento. Il soggetto che detiene il certificato cartaceo stipula con un altro soggetto un contratto di trasferimento della proprietà di fronte al notaio. Non si può acquistare da colui che non abbia versato il conferimento, perché il diritto sacrifica l’interesse di chi acquista all’interessa della società a ricevere il conferimento. In questo scontro tra l’acquirente di buona fede e il diritto societario, prevale il diritto societario. Le azioni sono titoli di credito causali, in cui il rispetto delle norme del contratto di società è condizione essenziale perché si dia riconoscimento alle normali regole.
Quando c’è l’emissione cartacea, le azioni godono dei vantaggi del regime di circolazione dei beni, tuttavia se c’è una scontro con le norme di diritto societario, prevalgono queste ultime.

C’è una terza possibilità di circolazione delle azioni che deriva dal regime che si applica alle società per azioni con titoli quotati. Nel nostro sistema è stato prima introdotto una possibilità di de materializzazione facoltativa, poi è stato esteso obbligatoriamente a tutte le azioni emesse da società quotate. Quindi quando la società è quotata, non c’è più il pezzo di carta, ma ci sono solo registrazione in appositi registri relativi a titoli azionari. Le modalità con cui si effettua la circolazione, non sono più la girata del titolo, ma modalità di registrazione in questi registri tenuti da intermediari abilitati.
In questo caso accade che muore la possibilità di far valere la disciplina della circolazione dei beni, perché non c’è più il bene cartaceo che disciplina quella regola. Ciò che conta è la posizione che viene ottenuta da colui che può richiedere a chi tiene il registro che una registrazione a suo favore è stata fatta. Solo se la registrazione è stata fatta a proprio nome si può far valere il diritto.
Nel caso di azioni de materializzate non ci sono più titoli di crediti che circolano come beni, ma solo strumenti di legittimazione, e sulla base di questo si applicano principi diversi che riguardano la legittimazione ad ottenere una registrazione. Le azioni de materializzate non attribuiscono più la proprietà, ma liberano la società emittente se a ritirare dividendi si presenta un soggetto non autorizzato.
Si è optato per un regime di de materializzazione, perché dal punto di vista della sicurezza generale del sistema, anche se l’interesse del singolo può essere sacrificato, la sicurezza del sistema è più tutelato con la registrazione. Non c’è più bisogno di fare consegne fisiche, ma bastano le registrazioni. La possibilità di falsificazione di titoli non può più essere fatta, non esistendo la carta; stessa cosa vale per il furto di valori mobiliari, che viene meno. Quindi mentre può essere negativo per il singolo, perché può essere più facilmente spogliato della sua proprietà, il sistema invece preferisce avere una massa di operazioni così semplificate.

Quando la circolazione è di tipo cartacea la disciplina della circolazione è indicata dall’art.2355 comma 3 e 4.
Il comma 2 prevede un altro tipo di circolazione delle azioni, solo le azioni al portatore, solo che nel nostro sistema non è escluso che le reintroduciamo, tuttavia oggi esistono solo astrattamente, perché il diritto italiano ha deciso che per le azioni di società era meglio avere la circolazione dei titoli nominativi, e quindi l’indicazione di un soggetto che risulta dai libri titolare delle azioni. Il resto dell’Europa ha azioni al portatore. La circolazione dei titoli al portatore avviene passando fisicamente il possesso materiale del pezzo di carta, e la consegna materiale equivale al trasferimento della titolarità.
Nel nostro sistema invece l’idea del trasferimento dei titoli nominativi è che ci deve essere una sorta di cooperazione dell’emittente alla realizzazione del trasferimento del titolo, che è protettiva sia dell’emittente che del già iscritto come titolare. Il trasferimento ha bisogno di un indicazione sul titolo del nuovo titolare e che ciò che è stato scritto sul titolo deve risultare su una successiva scrittura sul libro dell’emittente. Questa circolazione è molto più lenta della circolazione al portatore e mediante girata. Il nostro ordinamento ha scelto di consentire per il caso di azioni emesse in cartaceo una forma di circolazione paragonabile a quella delle cambiali e una forma di circolazione classica da titolo nominativo con l’adempimento contemporaneo di formalità di transfert. Questo è ciò che risulta rispettivamente dal comma 3 e 4.
Il comma 3 prevede una circolazione con il sistema di girata, quando esiste il titolo cartaceo, ci può essere una circolazione del titolo che per alcuni passaggi non è riportato nel titolo dei soci, e questo è previsto dalla norma, che non prevede nessun obbligo per colui che fa la girata, giratario, di apparire come socio. Dal libro soci risulta colui che chiede di essere scritto, o colui che esercita un diritto sociale. Questa è una soluzione ibrida che fa si che coloro che non sono interessati a registrarsi come soci la circolazione sia all’ordine, viceversa colui che è interessato può vedere il suo nome iscritto nel libro dei soci al posto di quello precedente. Il principio di indivisibilità dell’azione prevede che per la società esiste un solo soggetto legittimato all’esercizio, che è colui che risulta dal libro dei soci, a meno che si presenta un soggetto a esercitare un diritto sociale attraverso una serie di girate, ma a questo punto questo soggetto deve essere annotato nel libro soci.
Il comma 4 prevede l’emissione di un nuovo titolo da parte dell’emittente con l’annullamento del titolo precedente.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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