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Disciplina del controllo nei gruppi societari: art. 2359 Codice Civile

L’art.2359 prevede tre fattispecie di controllo. Il concetto chiave è la capacità di una società di esercitare un’influenza dominante su un’altra società. Il legislatore individua tre fattispecie di controllo dominante:

- CONTROLLO AZIONARIO DI DIRITTO : una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’altra;

- CONTROLLO AZIONARIO DI FATTO : si verifica quando una società pur non avendo la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’altra società;

- CONTROLLO CONTRATTUALE : l’influenza dominante deriva da particolari vincoli contrattuali. Rientra in questa fattispecie di controllo il seguente caso: poniamo che ci sia una società A che fornisce in via esclusiva ad una società B una determinata materia prima essenziale per il processo produttivo di B e che è prodotta solo da A. in un caso del genere non importa che A abbia una partecipazione azionaria in B, in ogni caso A può esercitare un’influenza dominante, perché B dipende economicamente da A, se A non fornisse più quella materia prima, B non potrebbe operare. Questo è un tipico esempio di controllo derivante da vincoli contrattuali.
E’ possibile che una società si assoggetti in via contrattuale al controllo di un’altra società, è possibile un contratto di dominazione, che fa si che alla società A viene concesso il diritto di esercitare un’influenza dominante su B, la quale si obbliga a seguire le direttive della società A, anche se le direttive sono pregiudizievoli per B. Questo contratto sino al 2003 era sicuramente considerato illecito in Italia, anche a seguito del 2003 però si è aperto un dibattito che è stato anche innescato dal fatto che all’art.2497 septies è stata introdotta una nuova norma che sembra ammettere la possibilità che si eserciti attività di direzione e coordinamento sulla base di un contratto e di fonti statutarie. In realtà però non viene comunque ammesso il contratto di influenza dominante, perché bisogna partire dal fatto che le società che fanno parte del gruppo sono comunque autonome, distinte. Inoltre se così fosse si disapplicherebbero automaticamente tutta una serie di previsioni del codice civile. Quindi la soluzione preferibile è che il contratto di dominazione non è ammissibile in via generale, salvo un precisazione: non è ammissibile il contratto di dominazione forte (B segue A anche se le direttive sono dannose per sé stessa), invece è divenuto ammissibile o comunque si può discutere sull’ammissibilità di un contratto di dominazione debole, ossia un contratto in base al quale la società A acquista il diritto di esercitare un’influenza dominante, B assume l’obbligo di seguire le direttive di A, purché non siano dannose per la società B.

L’art.2497 septies in realtà non può essere utilizzata a questi fini, ma si riferisce ad un fenomeno diverso: si riferisce ad un fenomeno diffuso nella realtà economica, che è il GRUPPO PARITETICO, ossia il gruppo composto da più società le quali si impegnano stabilmente a seguire una direzione unitaria, che però fa si che ciascuna delle società concorre a formare su un piano di parità con le altre qual è il disegno unitario.
Ai fini del controllo azionario si deve tenere conto anche dei voti spettanti a società controllate, fiduciarie, è possibile quindi un controllo indiretto: se A ha il 60% di B, che a sua volta ha il 60% di C, ha controlla indirettamente C. Tra l’altro la disponibilità dei voti nell’assemblea ordinaria si può determinare sommando le partecipazioni dirette ed indirette, quindi se A controlla 3 società avendo il 70% in ciascuna di esse e queste tre società hanno ciascuna il 20% in un’ulteriore società X, allora A ha il controllo di X indiretto per il 60%.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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