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Responsabilità degli amministratori nella Srl

Il principio di apertura in materia di responsabilità degli amministratori è quello della responsabilità degli amministratori nella spa: la responsabilità non oggettiva, ma per colpa, ci si può esonerare da responsabilità, ma per essere immuni da colpa si deve essere totalmente esclusi dal compimento dell’illecito o dell’irregolarità. Se si è anche minimamente colpevoli si è responsabili.
Anche nella srl c’è la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, salvo la prova di essere esente da colpa.
Per poter far valere l’assenza di colpa gli amministratori devono far valere il loro dissenso rispetto alle operazioni compiute dagli altri amministratori, questo deve essere verbalizzato. L’omissione del dissenso a verbale impedisce di far valere l’assenza di colpa.

Per poter far valere la responsabilità degli amministratori non ci sono filtri particolari: ciascun socio può far partire l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Paradossalmente non si prevede neppure che la società possa fare l’azione di responsabilità, la legge non si è curata del fatto che accanto ai singoli soci, l’azione di responsabilità può essere promossa anche dalla società.
Occorrerà domandarsi se il socio fa valere il suo diritto al risarcimento del danno subito nel suo patrimonio soltanto, o il diritto della società a recuperare il danno che tutto il patrimonio della società ha subito per una mala amministrazione da parte degli amministratori.
Nei casi di censura più grave può essere richiesto dal socio che agisce in responsabilità la revoca.

Questo ha dato luogo a due importantissime discussioni:
1. se la possibilità concessa al singolo socio di chiedere al tribunale la revoca cautelare dell’amministratore era un surrogato sufficiente della denuncia al tribunale dell’art.2409 che può portare alla revoca dell’amministratore. Questo rimedio previsto dalla srl rende inutile il 2409 oppure si tratta si un rimedio in più: La Corte Costituzionale ha detto che il legislatore deve lasciare il 2409 solo nel campo della spa e prevedere una disciplina diversa per le srl. E quindi è stata considerata equilibrata la revoca esercitata dal singolo socio. Il 2409 non si può utilizzare per le srl, e questo non è incostituzionale. C’è un’eccezione per le srl calcistiche per le quali vale ancora il 2409 (speciale).
2. L’art.2476 comma 3 prevede che la domanda di revoca si può dare un funzione dell’azione di responsabilità. Si è discusso se si può chiedere la revoca cautelare in previsione della successiva azione di responsabilità, senza aver depositato l’atto con cui si esercita l’azione di responsabilità: Oggi si può chiedere la revoca degli amministratori prima ancora di aver radicato la causa della loro responsabilità.

L’art.2476, 6 comma : le disposizione dei precedenti commi che riguardano l’azione di responsabilità degli amministratori non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono state direttamente danneggiati dagli amministratori
7 comma : sono responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, soci o terzi.
Questo provoca un grosso problema, perché se sono solidamente responsabili con gli amministratori anche i soci, è meglio non adottare la forma della srl. Fin quando non si chiarisce a quali condizioni il socio diventa responsabile insieme agli amministratori la previsione di questo 7 comma rende meno attraibile lo schema della srl.
La norma ruota in particolare sull’avverbio intenzionalmente: se intenzionalmente si intende come consapevolezza del carattere potenzialmente dannoso , ogni volta che il socio interviene questo si espone alla possibilità di essere ritenuto responsabile.

Se intenzionalmente si intende la volontà di infliggere il danno, e non la sola consapevolezza della potenzialità del danno, si riduce la capacità che vi sia una responsabilità dei soci accanto a quella degli amministratori e la norma rientra in una tollerabilità.
In questo momento sta prevalendo l’interpretazione restrittiva.
L’azione di responsabilità può essere svolta da un qualsiasi socio. C’è la possibilità che la società agisca contro gli amministratori è riconosciuta, è però incerta se si applica una regola simile a quella che vale per le spa, cioè è necessaria la delibera assembleare, oppure se l’azione potrà essere esercitata direttamente da chi la rappresenta, ossia gli amministratori. La necessità di delibera assembleare non sussiste. Se affidato al singolo socio la possibilità di agire deve essere prevista anche per la società. La delibera non è condizione di validità dell’azione ma di procedibilità della stessa. La delibera assembleare può sanare il procedimento di responsabilità.

Come nelle spa la società può rinunciare o transigere sull’azione di responsabilità, solo che le regole sono più severe. Ci vuole una maggioranza che rappresenti i 2/3 del capitale e non si opponga una minoranza che rappresenti il 10% del capitale.
Per la revoca degli amministratori ci sono due scuole di pensiero:
- nella spa la revoca è sempre possibile, salvo risarcimento del danno se non c’è giusta causa;
- nelle società di persone, in quanto contratto, gli amministratori sono soci, e quindi non è possibile togliere la carica di amministratore senza escludere quella persona dalla società, perché escludendo il socio cessa la carica di amministratore, ma senza esclusione non cessa la carica.
La srl che vuole revocare gli amministratori, deve domandarsi sulla base dell’analisi dello statuto, quali sono state le scelte implicite che i soci hanno fatto nell’organizzare la srl. Supponiamo che l’atto costitutivo indichi che il Consiglio di amministrazione operi secondo il metodo disgiuntivo, tipico delle società di persone, quindi la srl vuole assomigliare a una società si persona e la revoca dell’amministratore sarà implicitamente regolata dalle norme sulle società di persone.
Per quanto riguarda il conflitto di interesse, non si preoccupa della trasparenza come nelle spa, ma ci si occupa della dannosità attuale e potenziale e si affida il compito di far valere l’illegittimità agli altri amministratori oppure quando vi sono ai soggetti a cui è affidato il controllo (sindaci). Questi soggetti hanno 90 giorni di tempo per impugnare la delibera.
Non viene specificato il termine da quando devono iniziare a decorrere i 90 giorni.
Nelle spa anche in certi casi i singoli soci possono impugnare una delibera consigliare, e in particolare la riforma ha previsto che possono impugnare le delibere consigliare i singoli soci se questa viola un diritto personale di questo socio.
Il socio da solo può fare tutte le indagini che vuole nella srl e può da solo agire contro gli amministratori in qualunque momento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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