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Amministrazione e rappresentanza della società

Fra le funzioni degli amministratori vi è quella di rappresentanza della società (potere di firma) che è il potere di agire nei confronti di terzi in nome della società, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obblighi da parte della stessa. Il potere di gestione (attività amministrativa interna) riguarda la fase decisoria delle operazioni sociali. Il potere di rappresentanza (a.a. esterna) riguarda la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali.
Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può decidere e stipulare da solo atti in nome della società (firma disgiunta). Nell'amministrazione congiuntiva tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell'atto (firma congiunta).
La rappresentanza è anche processuale: la società può agire o può essere chiamata in giudizio in persona dei soci amministratori che ne hanno la rappresentanza.
Nella s.n.c. regolare le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne abbiano avuta effettiva conoscenza.
Nella s.n.c. irregolare l'omessa registrazione si ritorce contro i soci essendo tutelato l'affidamento che i terzi ripongono nel rispetto del modello legale di rappresentanza (si presume che ogni socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio).
Nella società semplice le limitazioni originarie sono sempre opponibili ai terzi, sicché su costoro incombe l'onere di accertare se il socio che agisce in nome della società ha effettivamente potere di rappresentanza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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