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Atto costitutivo, iscrizione e nullità della s.r.l.


Gli elementi necessari dell’atto costitutivo sono:
- i dati anagrafici di ciascun socio, la sede e la denominazione sociale che deve contenere l’indicazione di s.r.l.;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale; il quale deve essere, oltre che lecito e possibile, anche sufficientemente determinato;
- l’ammontare del capitale sociale, il cui importo minimo è di 10.000 euro;
- la quota di partecipazione di ciascun socio che non può essere mai rappresentata da azioni;
- le norme relative al funzionamento della società indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, nonché le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
La disciplina della s.r.l. non fa menzione dello statuto, cioè di quel documento destinato a contenere le regole di funzionamento della società.
Probabilmente perché le regole di funzionamento della società sono contenute direttamente nell’atto costitutivo.
Tuttavia, deve ritenersi che l’eventuale costituzione di una s.r.l. seguendo il tradizionale schema “atto costitutivo-statuto” sia tuttora consentita.
Quanto all’iscrizione nel registro delle imprese e ai suoi effetti, la disciplina della s.r.l. richiama integralmente quella delle s.p.a.
Lo stesso vale per la disciplina delle nullità.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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