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Cancellazione ed estinzione della società


Chiusa la fase di liquidazione, nelle s.n.c. e nelle s.a.s., i liquidatori devono procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Sul piano della disciplina va comunque rammentato che, una volta cancellata la società, i creditori che non siano stati pagati benché, se trascorso 1 anno, non possano più richiedere il fallimento, possono però sempre agire nei confronti dei soci e, in caso di loro responsabilità, dei liquidatori.
Ovviamente i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il loro patrimonio; gli altri nei limiti della quota di liquidazione percepita.
Dopo la cancellazione della società le scritture contabili e i documenti sociali debbono essere conservati per 10 anni a cura del soggetto designato dalla maggioranza dei soci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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