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Competenza e limiti all’emissione di obbligazioni


Salvo che lo statuto non assegni la relativa competenza all’assemblea, l’emissione di obbligazioni è decisa dagli amministratori.
A differenza delle azioni il cui complessivo valore di emissione non può essere inferiore al complessivo valore nominale poiché altrimenti verrebbe leso il principio di effettività del capitale, le obbligazioni possono anche essere emesse “sotto la pari”.
Come regola generale le obbligazioni possono emettersi solo per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato (c.d. limite quantitativo all’emissione).
La ratio è di assicurare una corretta proporzione tra i c.d. mezzi propri della società e quelli ottenuti da terzi tramite l’emissione di titoli.
    
Tale limite può essere superato in alcune ipotesi:
- se le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a ⅔ del valore degli immobili medesimi.
In questo caso tali obbligazioni non rientrano nel calcolo ai fini del rapporto con il patrimonio netto;
- se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
In questa ipotesi, qualora le obbligazioni successive circolino, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali;
- In questa ipotesi si ritiene che l’assenza di limiti quantitativi sia adeguatamente surrogata dalla maggior mole di informazioni che le società quotate devono rendere pubbliche e dal continuo monitoraggio cui esse sono sottoposte dai soggetti attivi sui mercati regolamentati;
- infine, quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, l’autorità governativa può autorizzare l’emissione di obbligazioni per somma superiore al criterio standard.
Le norme appena citate non si applicano alle obbligazioni emesse da banche che, in quanto strumento di raccolta, sono soggette alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.
Al fine di mantenere i limiti quantitativi all’emissione, il codice si premura di regolamentare specificamente la riduzione del patrimonio netto della società emittente.
Così la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il rapporto 1 a 2 non risulta più rispettato.
Qualora invece la riduzione del capitale sociale sia obbligatoria, o le riserve diminuiscano in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché la somma del capitale sociale e delle riserve non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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