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Composizione, nomina, cessazione del collegio sindacale delle s.p.a.

Composizione,  nomina, cessazione del collegio sindacale delle s.p.a.

Il collegio sindacale delle s.p.a. non quotate si compone di tre o cinque membri effettivi (struttura semirigida, ostacolo soprattutto nelle grandi società), soci o non soci; devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Dal 1998 l'ostacolo è stato rimosso per le società quotate: l'atto costitutivo può oggi determinare liberamente il numero dei sindaci, adeguandolo alla complessità dell'impresa sociale. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito registro.
I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo; successivamente dall'assemblea ordinaria. Quindi i sindaci sono di regola nominati dallo stesso organo che nomina gli amministratori: questo è un ulteriore motivo di scarsa funzionalità del collegio sindacale, dato che controllanti e controllati sono espressione dello stesso gruppo di comando. La situazione per le sole società quotate è mutata dal 1998: l'atto costitutivo di tali società deve prevedere che almeno un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Esistono dal 2003 requisiti di professionalità: almeno un sindaco deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (possono iscriversi persone fisiche in possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità, che abbiano superato un apposito esame di ammissione).
In base all'attuale disciplina non possono essere nominati sindaci: il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori; gli interdetti, gli inabilitati e coloro che sono dichiarati falliti; coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o di consulenza che ne compromettano l'indipendenza.
La retribuzione annuale dei sindaci (compenso) deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina ed è invariabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea può revocarli solo se esiste una giusta causa; la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale al fine di verificare se ricorre giusta causa.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età, che restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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