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I limiti della s.p.a. all’acquisto di azioni proprie


Una s.p.a. può acquistare azioni proprie solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- l’acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
- possono essere acquistate solo azioni interamente liberate, in caso contrario la società diventerebbe debitrice di sé stessa;
- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea;
- solo per le società con azioni quotate è inoltre previsto espressamente il principio di parità di trattamento tra i soci, secondo modalità stabilite in via regolamentare dalla Consob;
- in nessun caso, il valore nominale delle azioni può eccedere 1/10 del capitale sociale.
La sanzione per l’acquisto di azioni proprie in violazione delle condizioni appena viste non è l’invalidità, ma l’obbligo di rivenderle entro 1 anno dal loro acquisto.
In mancanza deve procedersi al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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