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Il comitato di controllo nelle società con azioni quotate


La Consob stabilisce con regolamento i limiti al cumulo degli incarichi.
I requisiti di indipendenza e onorabilità sono i medesimi previsti per il collegio sindacale.
L’amministratore eletto dai soci di minoranza fa parte di diritto del comitato e a lui spetta la presidenza.
Le cause di ineleggibilità ricalcano quelle dell’art. 2399 c.c. previste per i membri del collegio sindacale.
Alle ordinarie competenze del comitato si aggiungono quelle di vigilare sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate per rispettare gli obblighi informativi e sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento cui la società dichiara di attenersi.
Il comitato di controllo è tenuto a comunicare senza indugio alle Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza.
La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza del comitato, può denunziare i fatti al tribunale.
Gli organi delegati devono riferire, con periodicità almeno trimestrale, al comitato di controllo sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società.
I componenti del comitato di controllo possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato.
Riguardo agli altri organi, il comitato di controllo può convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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