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Il divieto di concorrenza a carico dell’alienante (art. 2557 c.c.)


L’art. 2557 c.c. vieta all’alienante di un’azienda, per un periodo di 5 anni dal trasferimento, l’inizio di una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta in ragione dell’oggetto, dell’ubicazione o di altre circostanze.
Quando oggetto di trasferimento è un’azienda, infatti, valore decisivo ed essenziale nella valutazione dell’acquirente è il c.d. avviamento, e cioè la capacità dell’impresa di attrarre clientela in virtù delle sue caratteristiche oggettive e dell’efficienza della gestione.
La tutela dell’acquirente alla ragionevole conservazione del valore di avviamento da lui pagato in occasione dell’acquisto di azienda va ovviamente contemperata con il principio, altrettanto generale, di evitare una lesione eccessiva della libertà di iniziativa economica dell’alienante.
Tale obiettivo viene perseguito dall’art. 2557 c.c. che così modula l’autonomia negoziale:
- la norma è derogabile solo in senso più favorevole all’alienante.
Le parti possono dunque eliminare o rendere meno gravoso il divieto di concorrenza;
- al contrario il regime legale è solo parzialmente derogabile in senso più gravoso per l’alienante.
La durata del divieto non può mai eccedere i 5 anni e l’ampliamento dei limiti legali è ammesso solo ove ciò non comporti l’impedimento di ogni attività professionale dell’alienante.
Tutt’altro che infrequenti sono i tentativi dell’alienante di sottrarsi all’obbligo di non concorrenza con mezzi elusivi (imprese esercitate sotto nome altrui o a mezzo di società di comodo).
Condivisibile è dunque l’attuale tendenza, anche giurisprudenziale, ad applicare l’art. 2557 c.c. pure quando oggetto del trasferimento non sia l’azienda, ma la totalità o il pacchetto di maggioranza delle quote o delle azioni della società che ne è titolare.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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