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Il factoring e la cartolarizzazione dei crediti


Il factoring è il contratto con il quale un soggetto, detto factor, si impegna ad acquistare di un’impresa i crediti di quest’ultima, pagandone in via anticipata il prezzo, previa deduzione di un importo pari agli interessi per l’anticipazione e alla sua commissione per la gestione del credito.
Il factoring ha una parziale regolamentazione nella l. 52/91 sulla cessione di crediti d’impresa e, in sede internazionale, nella Convenzione Unidroit di Ottawa del 1988.
Il factoring si caratterizza per il fatto che la cessione riguarda, in linea di principio, la globalità (o comunque una pluralità) dei crediti d’impresa, esistenti o futuri, anche in massa e anche sorgenti da contratti non ancore stipulati.
L’effetto traslativo dei crediti si produce con il loro venire a esistenza e i relativi documenti devono essere trasmessi al factor.
Tipicamente il factor si impegna a gestire il credito, provvedendone alla riscossione e alla tenuta dei rapporti con i debitori; talvolta, invece, si prevede con apposito patto che rimangano al cedente la gestione e l’incasso del credito, da riversarsi poi al factor.
Il factor abitualmente anticipa al cedente, in tutto o più spesso in parte, l’importo dei crediti ceduti prima del loro incasso.
La cessione avviene di solito pro solvendo, così che il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto nei limiti del corrispettivo pattuito.
Ricorre talvolta anche la cessione pro soluto con assunzione integrale del rischio dell’insolvenza a carico del factor, compensata da un maggior scarto fra valore nominale dei crediti e corrispettivo.
Anche nel factoring è previsto l’onere della notifica per rendere la cessione di crediti opponibile al debitore ceduto ed evitare che il pagamento al cedente abbia valore liberatorio.
I pagamenti ricevuti dal factor sono esentati dall’azione revocatoria fallimentare, che può essere esercitata solo nei confronti del cedente qualora il curatore provi la sua conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
La cessione globale dei crediti d’impresa è alla base anche di altra recente operazione di carattere finanziario: la cartolarizzazione dei crediti.
Con tale operazione un soggetto cede a titolo oneroso crediti pecuniari, esistenti o futuri, anche individuabili in blocco, a una società cessionaria (detta società veicolo), che ha per oggetto esclusivo il compimento di operazioni di cartolarizzazione: quest’ultima, direttamente o a mezzo di altra società, raccoglie i fondi necessari per l’acquisto dei crediti tramite l’emissione di titoli da collocarsi presso il pubblico o, più frequentemente, investitori professionali.
Le somme incassate dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei predetti titoli, nonché al pagamento dei costi dell’operazione.
L’esigenza di tutela dell’affidamento degli investitori ispira la disciplina dell’operazione:
deve essere redatto uno specifico prospetto informativo;
è necessario che operatori terzi, con specifici requisiti di professionalità e indipendenza, valutino il merito dei crediti cartolarizzati (c.d. rating), quando i titoli siano offerti a investitori non professionali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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