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Il registro delle imprese

Il registro delle imprese

Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio. L'attività è svolta sotto la vigilanza di un giudice.
Il registro è articolato in una sezione ordinaria e in tre sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali l'iscrizione produce effetti di pubblicità legale (imprenditori commerciali).
Le sezioni speciali sono tre:
In una sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati (imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici).
La seconda sezione accoglie le società tra professionisti, la cui iscrizione assolve la funzione di pubblicità notizia.
La terza è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo. Vi si indicano le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
I fatti e gli atti da registrare riguardano gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa (dati anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede, inizio e fine dell'attività, …) e la struttura organizzativa della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori, …).
L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare, nonché l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto.
L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni pecuniarie amministrative.
L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale. Di regola l'iscrizione ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti a iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione (efficacia positiva immediata). L'omessa iscrizione impedisce che il fatto possa essere opposto a terzi (efficacia negativa).
In alcune ipotesi l'iscrizione è presupposto affinché l'atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi, o solo nei confronti dei terzi.
In altri casi l'iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico (efficacia normativa).
L'iscrizione nella sezione speciale ha di regola solo funzione di pubblicità notizia (non è di per sé opponibile ai terzi). È stato stabilito con un decreto del 2001 che l'iscrizione degli imprenditori agricoli e delle società semplici nella sezione speciale ha efficacia di pubblicità legale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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