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Il sistema del controllo contabile

La riforma del 2003 ha completato il processo di separazione del controllo sull'amministrazione dal controllo contabile. La legge del 1974 ha previsto l'affidamento del controllo contabile ad un revisore esterno per tutte le società quotate. A questa disciplina si è affiancata la riforma del 2003 applicabile a tutte le altre s.p.a.
In queste società (non quotate) il controllo contabile è esercitato:
- per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da un revisore di conti o da una società di revisione;
- per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.
La revisione contabile è esercitata su tutte le società di un gruppo di cui faccia parte una società quotata (è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale della Consob).
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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