Skip to content

Ipotesi di invalidità


C’è ancora un ulteriore profilo abbastanza significativo: la redazione di un bilancio d’esercizio non conforme alle norme di legge ha una conseguenza molto grave sulla vita della società e determina la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Quindi un’assemblea ordinaria che approvi un bilancio redatto non in conformità delle norme di legge è nulla, la conseguenza è molto grave non solo sotto il profilo operativo ma anche sul piano dell’immagine della società.
Ci si chiede se una sanzione così pesante – la nullità- possa trovare applicazione di fronte a dei vizi del bilancio di scarso rilievo : pensiamo alla semplice alterazione nell’elenco di due sottovoci; il legislatore prevede un elenco e ne viene invertito l’ordine, oppure pensiamo ad una non corretta valutazione di una posta di bilancio ma di importo molto modesto per cui quella non corretta valutazione ha un’incidenza del tutto trascurabile. Questi vizi “irrilevanti” come possono essere individuati? Come si fa a capire se una difformità dalle norme di legge ha rilievo nell’ambito di redazione del bilancio oppure è irrilevante? Qual è un criterio che ci permetta di individuare certi vizi da altri? I criteri non possono che essere i principi generali: laddove il vizio non pregiudichi la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta sarà un vizio irrilevante; se l’inversione delle voci non assume rilievo ai fini della significatività del bilancio allora sarà un vizio irrilevante.
I principi generali possono avere anche una funzione di criteri di selezione tra vizi rilevanti e irrilevanti. Un indizio in questo senso è fornito da una norma significativa in quest’ottica: il legislatore prevede una struttura rigida dei conti che rende inammissibile un raggruppamento di voci; quindi laddove il legislatore prevede un insieme di voci non si potrebbe indicare una voce singola che le riassume perché questo va contro lo schema. Tuttavia il legislatore fa un’eccezione che ci dimostra come in effetti i principi generali possano essere considerati come criteri di selezione tra vizi rilevanti ed irrilevanti.
Infatti l’articolo 2423 II comma, dopo avere detto che le voci possono essere suddivise, dice che le voci possono essere raggruppate soltanto quando il loro raggruppamento a causa del loro importo è irrilevante ai fini della chiarezza; quindi il legislatore dice che è possibile un raggruppamento delle voci quando il loro importo non incide ai fini della chiarezza. Ecco come la chiarezza e gli altri principi possono svolgere un ruolo per individuare gli pseudo vizi e cioè solo apparenti ed irrilevanti violazioni.
Quindi i principi generali hanno una loro precisa funzione: una funzione prevista dal legislatore integrativa e derogatoria e delle funzioni che si possono ricavare in via interpretativa che consistono nella funzione integrativa e nella funzione di limite nelle scelte discrezionali e ancora nella funzione di individuazione dei vizi rilevanti ed irrilevanti.
Circa il tema di bilancio voi avrete studiato in modo approfondito che il legislatore usa una struttura che qualcuno ha paragonato ad una piramide: cioè mette in cima i principi generali, a metà strada i principi di redazione del bilancio e cioè il principio di prudenza, di competenza ed il principio molto importante e discusso della prevalenza della sostanza sulla forma e poi alla base della piramide ci sono le varie regole che disciplinano il contenuto del conto economico,dello stato patrimoniale e della nota integrativa. Questi sono i tre documenti che compongono il bilancio d’esercizio e poi come documento che correda il bilancio d’esercizio ma senza farne parte si pone la relazione sulla gestione.
Il suddetto bilancio d’esercizio, prima della prospettiva della sua redazione, può essere studiato secondo una diversa prospettiva che è quella di carattere procedimentale: sappiamo che esiste una prima tappa che è l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte del consiglio di amministrazione; su questo progetto vengono raccolte delle osservazioni da parte dei sindaci e dei revisori o dalla società di revisione; abbiamo poi la seconda tappa che è la delibera dell’assemblea ordinaria che approva il bilancio d’esercizio e soltanto dopo tale approvazione il bilancio diventa tale e non è più un progetto e deve essere depositato presso il registro delle imprese.
Abbiamo poi un ulteriore capitolo che riguarda la patologia del bilancio d’esercizio, i vizi del bilancio d’esercizio, e questo è un profilo prettamente giuridico.
Qui dobbiamo mettere qualche puntino sugli i perché ci troviamo di fronte ad una disciplina che presenta oggi qualche punto interrogativo. Intanto la deliberazione dell’assemblea ordinaria che approva il bilancio d’esercizio può presentare dei vizi di procedura ad esempio perché la convocazione non è avvenuta in modo conforme a legge, perché hanno votato soggetti non legittimati o in conflitto di interesse ecc..oppure potrebbe contenere dei vizi più gravi: mancata convocazione dell’assemblea oppure mancanza del verbale.
I vizi di procedura, come già detto a proposito del profilo delle patologie dell’assemblea, comportano la semplice annullabilità della delibera, mentre vizi gravi quindi la mancanza di convocazione o del verbale danno luogo a nullità.
Ma questo è un profilo secondario che abbiamo già considerato. I vizi che normalmente vengono in considerazione e su cui troviamo copiosa giurisprudenza sono vizi di contenuto e si riferiscono a quei casi in cui il bilancio d’esercizio è redatto in difformità alle norme di legge e quindi in difformità alle norme sul contenuto dei vari documenti o dei criteri di valutazione oppure al caso in cui il bilancio è redatto in violazione dei principi di chiarezza o di rappresentazione veritiera e corretta e cioè mancano le maggiori informazioni che dovrebbero essere presenti in riferimento al caso concreto oppure abbiamo un bene che è stato valutato al costo storico invece che al valore corrente.
Quindi se abbiamo violato delle regole o dei principi, abbiamo una deliberazione che è contraria a norme imperative perché non vi è dubbio che le norme sul bilancio siano imperative.
Se ricordate, la deliberazione che abbia un contenuto contrario alle norme imperative – il legislatore parla di oggetto illecito – è una deliberazione nulla.
Il prof vuole qui aggiungere due considerazioni:
1) se il progetto di bilancio redatto dagli amministratori è un progetto non conforme a legge o ai principi generali, anche la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva questo progetto è una delibera contraria a legge e quindi nulla;
2) il bilancio di esercizio è  formato dai tre noti documenti; un qualsiasi vizio di uno dei tre documenti data la loro stretta correlazione determina non la nullità di quel documento ma la nullità nel bilancio nel suo insieme, diventa nulla l’intera delibera di approvazione.
La delibera di un bilancio dichiarato nullo perché non conforme a legge è una deliberazione con oggetto illecito, con contenuto contrario ad una norma imperativa e quindi nulla. Stando alle regole generali potrebbe essere dichiarata la nullità da chiunque ne abbia interesse entro tre anni, ma questa è la regola generale ed è derogata. Quindi è una delibera nulla ma soggetta ad una particolare disciplina e cioè l’articolo 2434 bis del Codice Civile: invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio: “ Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”. Questa è una norma molto importante. Cosa vuole dire? E quali problemi provoca? Proviamo con un esempio : bilancio 2009 approvato ad aprile 2010; l’approvazione deve avvenire nei quattro mesi o sei mesi. Abbiamo una deliberazione di approvazione supponiamo del 10 aprile 2010 che approva il bilancio 2009. Un socio richiede che il bilancio così approvato non sia conforme a legge ovvero ai criteri di redazione o alle norme di contenuto e quindi la delibera di approvazione del bilancio sia nulla. Stando ai principi generali sulle delibere nulle, l’azione potrebbe essere promossa nei tre anni, ma quest’ultima norma ci dice che non è possibile e ci dice che non può più essere promossa una volta approvato il bilancio successivo. Quindi se il 10 aprile 2011 venisse approvato il bilancio 2010, una volta approvato il bilancio successivo al 2009, il bilancio 2009 non potrebbe più essere dichiarato nullo. Quindi i tempi per promuovere l’azione di nullità sono ridotti; sono un anno al massimo ma potrebbero essere anche meno di un anno se il bilancio dell’esercizio successivo venisse approvato a distanza di meno di un anno. Cosa succede? Se il vizio che era presente nel bilancio 2009 è stato sanato nel bilancio 2010 e se l’azione di nullità non è stata promossa prima dell’approvazione del bilancio successivo, il vizio che è stato rilevato nel bilancio 2009 è un vizio che non può più essere oggetto di azione giudiziaria. Ipotizziamo invece che il bilancio 2010 sia costruito nello stesso modo del bilancio 2009 e quindi il  vizio continui ad essere presente nel bilancio 2010 e qui non può più essere richiesta l’azione di nullità perché è stato approvato il bilancio successivo,ma nulla esclude che possa essere impugnato il bilancio 2010 in quanto bilancio viziato.
Se viene meno la possibilità di impugnare il bilancio precedente e il vizio permane nel bilancio dell’esercizio successivo, nulla impedisce di andare a impugnare il bilancio successivo.
Un problema non di facile soluzione è che cosa accada se viene approvato un bilancio successivo e che quindi renda inimpugnabile un bilancio precedente e sulla base del bilancio precedente sia stata posta in essere ad esempio un’operazione sul capitale. Il prof fa qui un esempio che è tutt’altro che astratto : il legislatore del 2009 è intervenuto con un decreto così detto “anticrisi” per cercare di arginare il momento peggiore della crisi 2008 -2009. Tra le norme anticrisi ce ne sono state alcune che hanno introdotto delle regole eccezionali in tema di bilancio: si consentiva a certe condizioni di valutare gli immobili che non fossero aree edificabili non al costo storico ma al valore corrente; si creava così una riserva che poteva essere utilizzata in un certo modo.
Supponiamo il caso in cui queste norme fossero applicate in modo scorretto e che per esempio fosse stata creata una riserva non corrispondente al valore effettivo del bene che era stato sopravvalutato; la riserva creata sarebbe così scorretta e avremmo il bilancio 2009 redatto in difformità alle norme di legge e quindi nullo. Ipotizziamo che non venga posta in essere alcuna azione giudiziaria su quel bilancio e che sulle riserve del bilancio 2009 venga posta in essere un’operazione di aumento di capitale. Il bilancio 2010 viene approvato nell’anno 2011; a quel punto il bilancio 2009 non è più impugnabile però questo era la base delle operazioni di aumento di capitale; è impugnabile questa operazione? Il prof non vuole tormentarci con domande e problemi troppo difficili, ma vuole solo sottolineare che questa norma che rende ininpugnabile il bilancio può creare problemi abbastanza difficile.
Questo è un primo limite: quindi i vizi del bilancio possono essere fatti valere, ma solo se non è stato ancora approvato il bilancio successivo.
Questa norma che stiamo esaminando continua al secondo comma: “La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale”. Quindi laddove il bilancio sia stato oggetto del controllo del revisore o della società di revisione e questi abbiano fatto una valutazione senza rilievi, è ancora possibile impugnare il bilancio ma solo da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. È stata posta una ulteriore ringhiera alla impugnabilità del bilancio.
Il terzo comma di questa norma recita : “Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”. È chiaro che se i giudici in una sentenza dichiarano invalido un bilancio, il bilancio dell’esercizio in corso deve tenere conto dei vizi emersi in quella sentenza.
La sentenza che dichiara invalido un bilancio rileva anche per il bilancio in corso e non solo per quello impugnato.
Il prof fa una battuta molto veloce e dice che tutto quello che ci ha detto sul bilancio d’esercizio della SpA –ovviamente non parliamo di quotate perché altrimenti entrano in gioco i principi contabili internazionali-  vale anche per la Srl; ci sono alcune peculiarità ma sono poco rilevanti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.