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L’assemblea nel sistema dualistico nella s.p.a.


Lo statuto può prevedere che l’amministrazione e il controllo siano esercitati, invece che da organo amministrativo e collegio sindacale, da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.
Si tratta del c.d. sistema dualistico, importato come modello nel regolamento sulla società europea.

Il sistema dualistico comporta anzitutto una modifica nelle competenze dell’assemblea ordinaria; essa:
- nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- determina il compenso a essi spettante;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- delibera sulla distribuzione degli utili;
- nomina il revisore;
- delibera l’azione di responsabilità contro i gestori;
- se lo statuito lo prevede, stabilisce il compenso dei gestori;
- approva il bilancio d’esercizio, se lo statuto lo prevede, nei seguenti casi:
- in caso di sua mancata approvazione da parte del consiglio di sorveglianza;
- qualora lo richieda almeno ⅓ dei componenti del consiglio di gestione o di quello di sorveglianza;
- tutti gli altri casi in cui l’assemblea ordinaria è competente anche nel sistema tradizionale;
Per quanto riguarda l’assemblea straordinaria non vi sono differenze rispetto al sistema tradizionale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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