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L’esercizio del recesso nelle delibere assembleari


La legittimazione all’esercizio del recesso spetta di regola a quei soci che non hanno concorso con il proprio voto favorevole alle deliberazioni appena citate; oltre ai soci dissenzienti spetta, dunque, anche ai soci assenti e agli astenuti.
La legge ammette espressamente il recesso parziale, cioè la possibilità di non estinguere, ma ridurre, l’investimento.
Il diritto di recesso va esercitato mediante lettera raccomandata con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato.
In attesa della liquidazione, le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato, e ove lo sia stato perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se la società viene sciolta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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