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L’abuso di posizione dominante


L’art. 3 l. 287/90 vieta “l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”; di tenore simile è l’art. 82 Trattato CE che inibisce, “nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o di una parte sostanziale di questo”.
Illecito, quindi, non è il raggiungimenti di una posizione dominante sul mercato, ma solo il suo abuso.
Il concetto di posizione dominante presuppone l’identificazione del mercato rilevante, da effettuare secondo i criteri già visti.
Una volta identificatolo, si ritiene che la valutazione della posizione dominante vada effettuata confrontando la quota di mercato dell’impresa, calcolata in base al suo fatturato, con quella complessiva del settore (è dominante una quota del 70%).
Il legislatore nazionale e quello comunitario indicano, esemplificativamente, alcuni comportamenti che costituiscono abuso.
Si tratta di fattispecie analoghe a quelle previste per le intese e che, anche qui, possono riguardare comportamenti incidenti sia in senso orizzontale che in senso verticale sul mercato.
La legge non prevede la possibilità di deroghe da parte dell’AGCM al divieto dell’abuso di posizione dominante.
Le sanzioni irrogabili dall’AGCM sono eguali a quelle già viste per le intese.
La formulazione della norma che allude a “l’abuso da parte di una o più imprese” porta necessariamente a configurare la possibilità della c.d. posizione dominante collettiva, della quale peraltro sono assai incerti i confini rispetto alla figura limitrofa dell’intesa anticoncorrenziale, soprattutto nel già citato caso delle condotte parallele (e ciò è di notevole rilevanza in tema di possibilità di deroghe).
L’AGCM può anche sanzionare l’”abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato”.
Si tratta di un’ipotesi diversa dall’abuso di posizione dominante: infatti prescinde dalla posizione dominante sul mercato e si riferisce unicamente ai rapporti intercorrenti fra imprese, identificandosi con la “situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi”.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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