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L'assicurazione della responsabilità civile

Con l'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore si obbliga, nei limiti della somma prevista dal contratto (cd. massimale), a tenere indenne l'assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile dell'assicurato stesso, esclusa la responsabilità dovuta a fatti dolosi.
L'assicuratore ha la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato ed è obbligato al pagamento diretto solo se l'assicurato lo richiede.
Nell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica, il terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicuratore nei limiti dei massimali di polizza.
L'attuale disciplina prescrive che in alcuni casi l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante sia sostituita dalla procedura di risarcimento diretto: il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore. Quest'ultimo provvede alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del danneggiante, nei confronti della quale eserciterà l'azione di rivalsa.
Si ha risarcimento diretto solo in caso di sinistro avvenuto in Italia fra due veicoli a motore, identificati ed assicurati, da cui siano scaturiti solo danni a cose o lievi danni ai conducenti.
Il danneggiato non può promuovere azione giudiziaria nei confronti dell'assicuratore e del danneggiante prima che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta di risarcimento danni (90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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