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L'imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali

L'attuale formulazione dell'art.2135 stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; intendendosi attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Rispetto alle attività agricole tradizionali regolate nel Codice del 1942, si sono aggiunte attività quali: allevamenti in batteria (bovini e pollame), agricoltura industrializzata (utilizzo di prodotti chimici per accrescere la produttività) e coltivazioni artificiali o fuori terra (funghi e ortaggi). Queste attività possono prescindere dall'utilizzo del fondo e quindi non potevano essere considerate attività agricole dal vecchio Codice.
Si può essere imprenditori agricoli anche per connessione, cioè quando l'attività riguarda la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle attività agricole di base. Le due attività devono essere omogenee e i prodotti utilizzati nell'attività connessa devono provenire prevalentemente dall'attività agricola di base. Sono attività agricole connesse anche i servizi svolti a terzi utilizzando prevalentemente il capitale dell'attività agricola di base (es. trebbiatura conto terzi). È impresa agricola anche l'attività di valorizzazione rurale (es. agriturismo).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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