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L'informazione sulle partecipazioni rilevanti

L'attuale disciplina prevede un obbligo di comunicazione alla società partecipata ed alla Consob per:
tutti coloro che partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale di questa;
le sole società con azioni quotate che partecipano, direttamente o indirettamente, in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata in misura superiore al 10% del capitale di queste.
Le percentuali vengono calcolate tenendo conto solo del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e solo delle azioni o quote che , direttamente o indirettamente, attribuiscono il diritto di voto.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione vengono comminate sanzioni pecuniarie, mentre è mantenuta ferma per le sole partecipazioni in società quotate l'ulteriore sanzione della sospensione del voto.
Qualora la società ammetta ugualmente il socio a votare, la relativa deliberazione assembleare è impugnabile se il voto di quel socio è stato determinante per la formazione della maggioranza.
Oltre che alla società partecipata, le partecipazioni rilevanti vanno comunicate alla Banca d'Italia (partecipazioni in società bancarie, di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio,…), alla Consob (società di intermediazione mobiliare, digestione nel risparmio,…) e all'Isvap (società di assicurazione).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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