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L'iscrizione della s.p.a. nel registro delle imprese

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro venti giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, allegando all'atto costitutivo i documenti che comprovano l'osservanza delle condizioni richieste per la costituzione. Se il notaio non provvede, l'obbligo incombe sugli amministratori. Nell'inerzia di entrambi (punita con sanzione amministrativa pecuniaria) ogni socio può provvedervi a spese della società.
Al notaio spetta la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione. Se il notaio chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo nel quale risultano inesistenti le condizioni richieste, egli stesso è soggetto a una sanzione amministrativa.
Se tale controllo ha esito positivo, il notaio richiede l'iscrizione della società nel registro delle imprese; con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza. Non è configurabile una società per azioni irregolare.
Può verificarsi che nel periodo fra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel registro delle imprese vengano compiute operazioni in nome della costituenda società. Per tali operazioni sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito (è da escludersi ogni responsabilità della società non ancora venuta ad esistenza).
Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è vietata l'emissione delle azioni, ad eccezione della costituzione per pubblica sottoscrizione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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