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L'organizzazione degli obbligazionisti

È prevista un'organizzazione di gruppo degli obbligazionisti volta a tutelare l'interesse degli stessi verso la società, ed articolata in due organi: l'assemblea e il rappresentante comune.
L'assemblea delibera:
- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi.
- sugli altri oggetti degli interessi comuni degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune degli obbligazionisti  o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti. Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili, le percentuali previste sono  calcolate all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti. Tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi, in particolare: esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti e ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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