Skip to content

La costituzione della società cooperativa

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove (se il numero dei soci scende al di sotto del minimo e non è reintegrato entro un anno la società si scioglie).
Possono partecipare alla società cooperativa coloro che siano in possesso di requisiti volti ad assicurare che i soci svolgano un'attività compatibile con quella che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa. Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese concorrenti con quella cooperativa.
Tali requisiti non sono richiesti per i soci sovventori.
Le indicazioni dell'atto costitutivo coincidono in parte con quelle delle s.p.a.
Bisogna tuttavia inserire:
- l'indicazione specifica dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi soci;
- le condizioni per il recesso e l'esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili.
La denominazione sociale può essere formata liberamente, ma deve contenere l'indicazione di società cooperative.
L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese.
Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono tenute all'iscrizione nel nuovo albo delle società cooperative.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.