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La costituzione delle società

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. È prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, che avviene nella sezione speciale ed ha efficacia di pubblicità legale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente o risultare da comportamenti concludenti (società di fatto).
Per le società in nome collettivo, regole di forma e di contenuto per l'atto costitutivo sono prescritte solo ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. L'iscrizione è condizione di regolarità della società (integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo). È irregolare la società non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (società irregolare in senso proprio): in entrambi i casi si applica la disciplina della collettiva irregolare.
Quindi l'atto costitutivo (solo ai fini della registrazione e della regolarità della società) deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere: le generalità dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; la sede; l'oggetto sociale; i conferimenti; prestazioni dei soci d'opera; i criteri di ripartizione degli utili; la durata della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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