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La disciplina del contratto d'agenzia

Il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti (deve essere provato per iscritto).
Di regola comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona prefissata, e cioè: il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività; nel contempo, all'agente è vietato di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza fra loro.
Obbligo fondamentale dell'agente è quello di promuovere, nella zona assegnatali, la conclusione di contratti per conto del preponente. Deve agire con lealtà e buona fede e deve informare il preponente sulla situazione del mercato e sulla convenienza dei singoli affari preposti; non può concedere sconti e dilazioni senza autorizzazione.
Il preponente può conferire all'agente la rappresentanza per la conclusione dei contratti, che allora saranno stipulati direttamente dall'agente.
Il fondamentale diritto dell'agente è quello al compenso (percentuale sull'importo degli affari).
Sull'agente grava integralmente il rischio della propria attività: di non trovare clienti, di non vedere accettati dal preponente gli affari proposti, del buon fine degli affari conclusi.
L'agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta.
Vi sono obblighi di comportamento anche a carico del preponente, che è tenuto ad agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente. Deve inoltre informarlo, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto di un affare procuratogli e della mancata esecuzione. Per il pagamento delle provvigioni, il preponente deve consegnare all'agente il relativo estratto conto.
Per quanto riguarda lo scioglimento del rapporto in un contratto d'agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando preavviso all'altra parte (il preponente deve corrispondere all'agente un'indennità di fine rapporto). Per conseguire l'indennità di fine rapporto è necessario che, anche dopo lo scioglimento del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dalle relazioni di affari con la clientela procurategli dall'agente.
L'indennità non è dovuta quando il rapporto si scioglie per cause imputabili all'agente (gravi inadempienze e recesso senza giusta causa).
Il patto con cui si limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto (zona, clientela e genere di beni) non può superare i due anni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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