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La disciplina generale del contratto di assicurazione: il rischio e il premio

Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro ed incerto. Il rischio dedotto in contratto deve in ogni caso esistere oggettivamente.
Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Si vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell'assicurato, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto.
Il premio è il corrispettivo dovuto all'assicuratore. È costituito dal premio puro (calcolato secondo criteri matematici) e dal compenso aggiuntivo dovuto all'assicuratore per il servizio reso. Deve essere pagato anticipatamente.
Il contraente può agire in veste di rappresentante dell'assicurato (in suo nome e per suo conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all'assicurato.
Quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, fruendo ugualmente della copertura assicurativa. Il rappresentante senza poteri è tenuto personalmente a pagare i premi e ad osservare gli altri obblighi derivanti dal contratto fin quando l'interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica.
Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto (l'assicuratore rilascia la polizza).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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