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La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Nella società semplice e nella s.n.c. delle obbligazioni sociali risponde innanzitutto la società con il proprio patrimonio; questa è una garanzia primaria ma non esclusiva (i singoli soci rispondono personalmente e illimitatamente).
Nella società semplice è possibile esonerare dalla responsabilità i soci non investiti del potere di rappresentanza (nella s.n.c. non è possibile).
In entrambe le società la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci.
Lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso od esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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