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La riforma delle società di capitali (d. lgs. 6/2003): le società per azioni


La riforma generale delle società di capitali (d. lgs. 6/2003) ha integralmente modificato il quadro normativo fin qui tratteggiato.
All’uniformità del modello di società di capitali si è sostituita una marcata differenziazione tra s.p.a. e s.r.l. (mentre la s.a.p.a. è rimasta una variante della prima).

L’attuale disciplina delle s.p.a. è trasversalmente segnata dalla distinzione tra s.p.a. chiuse e s.p.a. aperte basata sul ragionevole assunto che quando le azioni siano destinate alla diffusione fra il pubblico la disciplina base debba essere rafforzata tramite un maggior tasso di imperatività e integrata con disposizioni che tutelino l’interesse del risparmio diffuso.
La distinzione tra s.p.a. chiuse e aperte è stata concretizzata nella riforma dall’art. 2325 bis c.c. che distingue tra le s.p.a. di base e le s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; queste ultime, a loro volta, sono individuate nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati e in quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Queste ultime sono quelle:
- che abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5% (requisito quantitativo);
- che non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (requisito dimensionale);
- le cui azioni, alternativamente:
- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all’investimento;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento;
- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze;
(requisito qualitativo).

A livello di disciplina tutto ciò si articola nel seguente, complesso e frammentario, modo:
- norme che si applicano a tutte le s.p.a. (per esempio, quelle in materia di amministrazione);
- norme che si applicano solo alle s.p.a. chiuse o solo a quelle aperte;
- norme che si applicano (o non si applicano) solo alle società con azioni quotate;
- norme differenti per s.p.a. chiuse, società con azioni quotate e società ad azionariato diffuso.
Le peculiarità normative della s.p.a. aperta rispetto a quella chiusa si riassumono nel rafforzamento della tutela dei diritti spettanti alle minoranze e della protezione degli interessi connessi all’appello al pubblico risparmio.
Quando la società aperta è quotata la disciplina di differenzia ulteriormente, sotto più profili.
In particolare la quotazione provoca l’applicazione di alcune norme ad hoc del codice.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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