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La soggezione alle procedure concorsuali


Esistono diverse procedure concorsuali, la cui comune caratteristica è data dalla circostanza che la crisi dell’impresa, per gli interessi che coinvolge, non può essere affrontata con gli strumenti di diritto comune, ma necessita di meccanismi ad hoc che salvaguardino, per quanto possibile, la parità di trattamento fra i creditori e minimizzino, per il sistema economico nel suo complesso, le conseguenze negative del dissesto.
I tipi di procedure concorsuali oggi esistenti sono 5, regolate in parte nella legge fallimentare e in parte nel decreto legislativo 270/99.
Il fallimento è la classica procedura concorsuale di tipo liquidatorio finalizzata a realizzare il residuo attivo e a ripartire il ricavato tra i creditori: ne sono esenti i piccoli imprenditori commerciali e gli imprenditori agricoli.
In certi casi, quando per la natura pubblica del soggetto o per il settore economico di appartenenza del soggetto in crisi (per esempio il settore bancario) assume particolare rilievo l’interesse generale, il fallimento è sostituito dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Inoltre la procedura di fallimento è sostituita da quella di amministrazione straordinaria delle grandi (o delle grandissime) imprese in stato di insolvenza qualora il dissesto riguardi un soggetto che superi determinate dimensioni tali da suscitare per sé l’interesse pubblico quantomeno a tutela dei livelli occupazionali.
Alternative al fallimento sono le procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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