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La successione nei contratti aziendali

La disciplina del trasferimento dell'azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell'unità economica della stessa. A tal fine è agevolato il subingresso dell'acquirente nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che l'alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, nonché per dare sbocco ai suoi prodotti.
È infatti previsto che, se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa. Nella cessione dei contratti inerenti all'esercizio dell'impresa, il consenso del terzo contraente non è più necessario per il trasferimento del contratto. Se il terzo decide di avvalersi del diritto di recesso può richiedere un risarcimento danni all'alienante dimostrando che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell'acquirente dell'azienda.
Nei contratti che hanno carattere personale sono necessari sia un'espressa pattuizione contrattuale fra alienante e acquirente dell'azienda, sia il consenso del contraente ceduto ai fini del trasferimento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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