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La vigilanza del collegio sindacale

Il collegio sindacale:
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori;
- delibera sul rispetto di un corretto operato dell'amministrazione (l'amministratore deve agire in maniera informata, quindi il collegio non può dire cos'è giusto o sbagliato, ma dovrà vigilare che la procedura seguita sia corretta);
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (che sia in grado di evitare il compimento di illeciti da parte degli amministratori e dei dipendenti della società)
La vigilanza del collegio sindacale può estendersi in ogni direzione: è il potere-dovere dei sindaci di intervenire alle riunioni dell'assemblea, del CdA e del comitato esecutivo, nonché di impugnare le relative delibere.
Gli amministratori hanno numerosi obblighi di comunicazione nei confronti del collegio sindacale: devono riferire tempestivamente sull'attività svolta, sulle operazioni compiute di maggior rilievo economico, su quelle a rischio di conflitto di interessi.
I sindaci hanno il potere-dovere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione-controllo, nonché di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale può convocare l'assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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