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Le categorie di azioni nelle s.p.a.


Per aversi una categoria non è necessario che una classe di azioni abbia diritti ulteriori rispetto alle altre, ma è sufficiente un diverso disegno dei diritti previsti dalla legge.
La diversità può incidere sui diritti amministrativi e/o su quelli patrimoniali e/o su quelli misti; ance la differenziazione in relazione alla trasferibilità può dare luogo a una categoria.
E’ però necessario che il design speciale non riguardi una singola azione, ma almeno potenzialmente una pluralità di azioni, per le quali vale il principio di eguaglianza oggettiva.
Deve infine precisarsi che la creazione di una categoria in deroga all’attribuzione dei c.d. diritti proporzionali (partecipazione agli utili + diritto di voto) incide necessariamente sulle azioni c.d. ordinarie, modificandone i diritti (alle azioni con privilegio patrimoniale corrisponde una postergazione delle ordinarie; alle azioni con voto limitato un rafforzamento del diritto di voto delle ordinarie).
Le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
La delibera dell’assemblea speciale rappresenta una condizione di efficacia della delibera dell’assemblea generale lesiva dei diritti della categoria.
La tutela spettante ai possessori delle azioni di categoria nei confronti delle delibere pregiudizievoli dei loro diritti opera, dunque, non individualmente ma a livello di gruppo.
Il tipo di pregiudizio che fa scattare la necessità dell’assemblea speciale si ritiene debba essere una lesione di diritto alla categoria.
La valorizzazione dell’autonomia privata è ben scandita dall’art. 23482 c.c.: “la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie”.
Le azioni con privilegi patrimoniali
L’unico limite legale in materia di ripartizione dei diritti patrimoniali è quello derivante dal divieto del patto leonino.
Il legislatore ha previsto espressamente che il privilegio patrimoniale spettante a una categoria di azioni possa consistere anche nella diversa “incidenza delle perdite”: diversa incidenza che può concretizzarsi nella previsione statutaria che eventuali perdite che abbiano già eroso tutte le altre voci di patrimonio netto, incidano prima sulla parte di capitale rappresentata dalle azioni di categoria A e solo dopo su quelle di categoria B (le “privilegiate”).
Varia è la tipologia di privilegi patrimoniali che possono essere previsti: da quelli variamente configurati sugli utili, a quelli sulla quota di liquidazione.
In ogni caso, il privilegio, per non essere leonino, deve essere formulato in modo tale da non escludere di fatto le altre azioni dalla possibilità concreta di partecipare agli utili.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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