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Le deliberazioni assembleari invalide

L'invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione di norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera.
Il Codice del 1942 presentava la nullità come sanzione eccezionale prevista solo per le delibere aventi oggetto impossibile o illecito. Per contro, i vizi di procedimento davano vita soltanto all'annullabilità della delibera (decorso il termine di tre mesi concesso per l'impugnativa, la delibera non era più contestabile).
Le delibere inesistenti presentavano vizi di procedimento talmente gravi da precludere la possibilità stessa di qualificare l'atto come delibera assembleare (mancanza di requisiti minimi essenziali che determinava una nullità radicale).
La riforma del 2003 introduce una disciplina il cui obiettivo di fondo è quello di porre fine alla categoria delle delibere inesistenti riconducendo nelle categorie della nullità o dell'annullabilità tutti i possibili vizi delle delibere assembleari.
L'attuale disciplina stabilisce che sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.
Possono determinare l'annullabilità delle delibere:
la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate (se tale partecipazione sia stata determinante per la costituzione dell'assemblea);
l'invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio (se determinanti per il raggiungimento della maggioranza);
l'incompletezza o inesattezza del verbale (quando impediscono l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera).
L'impugnativa può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale (non sono legittimati all'impugnativa i soci che hanno votato a favore della delibera).
I soci non legittimati all'impugnativa possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti dalla non conformità della delibera (entro 90 giorni).
L'azione di annullamento è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
L'annullamento ha effetto per tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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