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Le modifiche del contratto e il trasferimento della quota di società di persone


Regola generale delle società personali è che ogni modifica oggettiva del contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci.
Lo stesso contratto sociale, tuttavia, può prevedere diversamente.
Anche il mutamento delle persone dei soci (c.d. modifica soggettiva del contratto sociale), e così il trasferimento della quota per atto tra vivi, ma anche mortis causa, implica una modificazione del contratto sociale e richiede, dunque, salvo diversa regola contrattuale, il consenso di tutti gli altri soci.
Fa eccezione il trasferimento della quota dell’accomandante per il quale è attenuato il rilievo personale della partecipazione: del tutto libero se mortis causa, consenso della maggioranza del capitale sociale se per atto tra vivi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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