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Le obbligazioni convertibili in azioni

Le obbligazioni convertibili in azioni attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, in base ad un prefissato rapporto di cambio, utilizzando come conferimento le somme già versate  al momento dell'acquisto delle obbligazioni. Chi esercita il diritto di conversione cessa perciò di essere obbligazionista e diventa azionista della società.
La delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato integralmente versato; le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al loro valore nominale.
Competente a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili è l'assemblea straordinaria, che deve determinare anche il rapporto di cambio, nonché il periodo e le modalità di conversione. Deve inoltre contestualmente deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Lo statuto può prevedere la delega agli amministratori che deve prevedere un termine di 5 anni entro il quale effettuare la conversione ed un ammontare massimo, quindi dovrà essere deliberato un aumento del capitale sociale nel semestre successivo se decidono di convertirsi.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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