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Le partecipazioni rilevanti nella quotazione in borsa


Chiunque partecipi in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% (c.d. partecipazione rilevante) deve darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob.
Ulteriori obblighi di comunicazione sono previsti in caso di variazione della misura della partecipazione in percentuali del 5 - 7,5 - 10 e successivi multipli di 5, sia in caso di superamento, sia in caso di riduzione.
La comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni di mercato aperto dall’operazione che fa sorgere l’obbligo e la Consob rende pubbliche le informazioni così acquisite entro i 3 giorni di mercato aperto successivi.
Per il calcolo della partecipazione rilevante si considerano solo le azioni con il diritto di voto.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi di comunicazione resta sospeso il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia; qualora sia egualmente esercitato, la delibera assunta con il voto determinante di tali azioni è annullabile e legittimata all’impugnazione è anche la Consob.
All’obbligo di comunicazione delle partecipazioni in società quotate si affianca quello di comunicare alla società partecipata e alla Consob le partecipazioni rilevanti delle società quotate in società con azioni non quotate o in s.r.l. in misura superiore al 10%.
La comunicazione deve essere effettuata alla Consob ogni 6 mesi, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale.
All’omissione di queste comunicazioni non si applica la sospensione del diritto di voto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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