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Le società di persone: costituzione e rapporti patrimoniali

    
La categoria delle società di persone si articola in tre tipi: la società semplice, la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.).
La società semplice è il modello che il codice riserva all’esercizio delle attività non commerciali e, cioè, alle attività agricole; s.n.c. e s.a.s. possono invece svolgere qualsiasi attività economica.
Tipica della società in accomandita semplice è la suddivisione dei soci in due categorie: gli accomandatari, ai quali è affidato in esclusiva il potere di gestione, e gli accomandanti, privi di poteri amministrativi, ma per i quali non trova applicazione il principio generale della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.
La disciplina dei tre tipi di società di persone è, per molti versi, comune.
Solo per la società semplice, infatti, il legislatore ha previsto una normativa autosufficiente; questa si applica anche alla s.n.c. ove manchino norme a lei specifiche; a sua volta, la disciplina della s.n.c. regola anche la s.a.s., nei limiti della sua compatibilità con le norme particolari per quest’ultima dettate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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