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Modalità di tenuta ed efficacia probatoria delle scritture contabili


Modalità di tenuta

Benché le modalità di tenuta delle scritture contabili siano state progressivamente liberalizzate per consentire l’uso di strumenti telematici, sono ancora rinvenibili norme tese ad assicurare la regolarità documentale.
I libri contabili devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità; non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.

Efficacia probatoria

Le scritture contabili possono essere usate in giudizio come mezzo di prova sia a favore che contro l’imprenditore che le ha tenute.
Contro l’imprenditore fanno sempre prova, anche se non regolarmente tenute.
Peraltro, chi vuole utilizzarle in proprio favore non può scinderne il contenuto.
Per rispettare il diritto dell’imprenditore alla riservatezza della propria documentazione contabile, il giudice può disporre solo l’esibizione di singole scritture contabili, solo per estrarne le registrazioni concernenti la controversia.
Soltanto in tre ipotesi il giudice può ordinare la comunicazione di tutte le scritture contabili: nelle controversie relative allo scioglimento delle società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
A favore dell’imprenditore, invece, le sue scritture contabili possono fare prova soltanto quando ricorrono tutti i seguenti presupposti:
- che le scritture siano regolarmente tenute;
- che la lite sia con un altro imprenditore;
- che la controversia concerna rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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