Skip to content

Società di fatto. Società occulta. Società apparente.

La società di fatto si perfeziona per fatti concludenti. È regolata dalle norme della società semplice se l'attività esercitata non è commerciale. È regolata dalle norme della collettiva irregolare se l'attività è commerciale. È esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. Il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di tutti i soci: dei soci noti e dei soci occulti (la cui esistenza venga successivamente scoperta).
La società occulta è costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno: può essere una società di fatto ma può anche risultare da un atto scritto tenuto ovviamente segreto dai soci. L'attività d'impresa è svolta per conto della società ma senza spenderne il nome. La società esiste nei rapporti interni tra i soci ma non viene esteriorizzata (nei rapporti esterni si presenta come impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, che operano spendendo il proprio nome). Lo scopo è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio (di regola modesto) del solo gestore; di evitare cioè che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa e siano esposti al fallimento. La recente riforma del diritto fallimentare con il nuovo art. 147, 5° comma, dispone che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto. Sono considerati indici probatori di una società occulta: il sistematico finanziamento di un imprenditore individuale, la partecipazione a trattative di affari con i fornitori, il compimento di atti di gestione,…
Nel caso di socio occulto di società palese l'attività d'impresa è svolta in nome della società e ad essa è certamente imputabile in tutti i suoi effetti.
Nel caso di società occulta invece l'attività d'impresa non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non sono ad essa formalmente imputabili (chi opera nei confronti di terzi agisce in nome proprio, sia pure nell'interesse e per conto di una società di cui è eventualmente socio; a lui sono imputabili gli atti di impresa e i relativi effetti).
Società apparente: capita spesso che il giudice si convinca che dietro un imprenditore individuale, insolvente o già fallito, ci sia una società. Se però il giudice si rende però conto che gli indici probatori sono fragili può decretare (se è proprio convinto) la società apparente. Una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve tuttavia considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza della società (che è assoggettata a fallimento come una società realmente esistente).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.