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Caratteristiche del Corano e della Sunna, fonti del diritto islamico

Le fonti del diritto islamico sono:
il Corano, ovvero il libro scritto dal Profeta sulla base delle rivelazioni ricevute da Dio;
accanto al Corano, altra fonte del diritto islamico è costituita dalla Sunna, ovvero le consuetudini di vita e gli atti del profeta.
Il Corano e la Sunna sono fonti, per ovvie ragioni, piuttosto sintetiche. Il Corano in materia legale non contiene tutto il diritto islamico, poche Sure hanno ad oggetto vere e proprie regole di diritto. Ecco allora che, a partire dalla morte del Profeta, si è scatenata un'opera interpretativa da parte dei sapienti, tesa ad estrarre dalle fonti storiche tutte le regole giuridiche necessarie per la regolamentazione della convivenza civile. I sapienti iniziarono a studiare il Corano e la Sunna, traendo delle regole di dettaglio. Tale operazione era legittimata da un famoso detto del profeta, il quale si trovò ad affermare che, laddove la comunità dei sapienti musulmani fosse d'accordo su una certa interpretazione, quell'interpretazione era sicuramente corretta, poiché era impossibile che tutti i sapienti musulmani cadessero contemporaneamente in errore. Ecco allora che accanto alle due fonti (Corano e Sunna) cosiddette “storiche”, viene ad esistere una terza fonte del diritto: l'opera interpretativa dei sapienti, che viene condotta attraverso strumenti razionali (ragionamento per analogia);
però ad un certo punto la storia del mondo musulmano è caratterizzata da una scissione. Se inizialmente i musulmani si presentano come una comunità unita, per ragioni storiche da un certo momento (anno 1000 circa) il mondo musulmano si scinde in diverse confessioni, che hanno visioni diverse parzialmente, anche su questioni fondamentali: sciiti, sunniti, kharigiti.

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