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Caratteristiche del Deed e del contratto gratuito

In assenza di consideration, l'accordo non è un contract, quindi è valido solo se munito della forma dell'atto sigillato o deed. L'atto di pura generosità in Inghilterra è possibile, ma richiede la forma del deed, solo in questo modo diventa vincolante per il diritto.
Il quadro inglese offre un importantissimo spunto per ampliare il discorso dal punto di vista comparatistico. A tal fine torniamo in Italia.
In Italia troviamo scolpita nell'art. 1321 c.c. la definizione di contratto: il contratto è un accordo volto a regolare un rapporto giuridico patrimoniale fra le parti. Quindi, il codice civile italiano pone l'accento su un concetto: l'accordo. In base a tale definizione è contratto tanto l'accordo volto ad uno scambio (contratto di vendita, di locazione), tanto il contratto gratuito.
E' lo stesso legislatore ad affermarlo, nell'art. 769 del cod. civ.: “la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.
Quindi, in Italia la donazione è un contratto, mentre in Inghilterra vi è il dualismo contract/deed.
Al di là delle definizioni, sul piano operativo vi è la seguente situazione: in Italia il codice civile, dopo aver parlato di contratto come accordo, all'art. 1325 individua gli elementi fondamentali del contratto. Questo articolo non si limita a menzionare il consenso, ma accanto al consenso menziona altri elementi fondamentali che devono sussistere per la validità del contratto (a pena di nullità). Tra questi elementi il codice civile cita la causa, dice anche che questa deve essere lecita, ma non chiarisce cosa sia.

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