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Caratteristiche dell'accettazione in Inghilterra

In Inghilterra l'accettazione è tale se, oltre ad essere speculare rispetto alla proposta, implica una seria ed effettiva volontà contrattuale, che sia manifestata come tale. Sul punto si pronuncia il case Powell v. Lee (1908). Il consiglio di amministrazione di una scuola aveva deciso di assumere Powell come direttore. La decisione non era stata ufficialmente comunicata, uno dei membri del consiglio di amministrazione avvisò informalmente Powell dell'avvenuta nomina. Nella seduta successiva il consiglio di amministrazione annulla la delibera precedente. A Powell non viene comunicato nulla, e dopo un po' di tempo chiede alla scuola di prendere possesso della sua carica. La scuola si oppone. Ne nasce un processo in cui emergono i fatti. Powell sosteneva che il contract si fosse concluso. Il giudice stabilì invece che poiché era mancata la comunicazione ufficiale da parte del consiglio di amministrazione non poteva dirsi esservi stata un'accettazione con l'intento di vincolarsi, pertanto non poteva essersi concluso alcun contract.

“Subject to contract”

Può accadere che le parti inseriscano all'interno della manifestazione di volontà la formula “subject to contract”, che implica che il contratto non si perfeziona finché non è calato nella forma dell'atto sigillato. Questa formula normalmente viene inserita nell'accettazione, soprattutto nel caso della vendita di beni immobili.

Forma dell'accettazione

Salvo casi particolari, colui che accetta può farlo con la forma che ritiene più opportuna. Occorre però distinguere fra:
bilateral contract: l'accettazione può avvenire con una manifestazione espressa di volontà oppure mediante un comportamento concludente. Questa regola si desume dal case Brodgen v. Metropolitan Ry. Co. (1877): tra due imprenditori, in rapporti contrattuali da tempo, ad un certo punto uno invia all'altro una proposta contrattuale atta a disciplinare una fornitura di carbone. Questa proposta conteneva, fra le altre clausole, una serie di regole in ordine alle modalità di pagamento delle varie forniture.
Il proponente non riceve alcuna accettazione, ma il destinatario accetta i pagamenti secondo le scadenze previste dalla proposta contrattuale. Nasce una controversia in ordine ad un altro profilo (la qualità del carbone), sul punto la proposta contrattuale prevedeva regole diverse da quelle che sarebbero entrate in gioco se il contract non ci fosse stato. Il giudice nel risolvere la controversia applica le regole previste dalla proposta contrattuale, dicendo che anche in assenza di accettazione espressa l'oblato, ricevuta la proposta ed accettati i pagamenti come la proposta prevedeva, aveva posto in essere una condotta che manifestava una volontà di accettazione;
unilateral contract: l'accettante deve eseguire la prestazione che il proponente richiede al fine di porre in essere una valida accettazione.

Comunicazione dell'accettazione

L'accettazione deve poi essere comunicata al proponente: il mero silenzio non vale a presumere alcuna accettazione. La regola trova applicazione nel caso Felthouse v. Bindley (1862). Una parte propone all'altra di acquistare un cavallo per una certa somma, dicendo che qualora non avesse ricevuto notizie avrebbe ritenuto l'affare concluso in quei termini. L'oblato non risponde. Successivamente quest'ultimo, che aveva anche altri cavalli, decide di disfarsi della scuderia, ed incarica un mediatore di occuparsi della vendita, avvisandolo però che i cavalli in vendita erano tutti tranne quello oggetto della trattativa precedente. Il mediatore si sbaglia, trova un compratore disponibile ad acquistare l'intera scuderia e vende tutti i cavalli.
Il proprietario dei cavalli fa causa al mediatore, accusandolo di aver venduto un cavallo di cui non aveva la disponibilità, in quanto oggetto di un contract precedente. La corte stabilisce che, poiché nel quadro della trattativa precedente alla proposta non aveva fatto seguito l'accettazione, anche se la proposta era strutturata in modo da prevedere una sorta di “silenzio assenso”, il mero silenzio non vale come accettazione.
Anche in Italia vale la stessa regola.
Dal punto di vista della comunicazione, l'accettazione può essere fatta pervenire al proponente con il mezzo che l'accettante preferisce, a meno che il proponente non abbia dato precise disposizioni al riguardo.
In linea di massima l'accettazione si reputa efficace nel momento in cui viene a conoscenza del proponente, ma se il mezzo di comunicazione utilizzato è la posta, entra in gioco la regola in base alla quale l'accettazione diviene efficace nel momento in cui la missiva viene affidata al servizio postale. La regola comporta un'ulteriore conseguenza: il contratto è validamente concluso una volta che il soggetto ha consegnato la missiva alla posta, anche se poi questa tarda a recapitare o smarrisce la missiva.
Tutto ciò vale per il bilateral contract, nell'ipotesi di unilateral contract ciò che conta è il compimento della prestazione, che comporta la conclusione del contratto anche quando il proponente non ne è a conoscenza (caso Carlill).



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