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Italia: legge n. 192 sulla subfornitura


Legge sulla subfornitura
In Italia interviene il legislatore con una norma generalissima, sebbene in un contesto che formalmente è pensato per un'ipotesi particolare: il 18/06/1998 vede la luce la legge n. 192 sulla subfornitura. Questa legge disciplina il contratto di subfornitura, che è un contratto con il quale un soggetto fornisce ad un altro un bene che il compratore poi utilizzerà per costruire un bene più ampio che metterà sul mercato come bene da lui prodotto (es. l'indotto FIAT).
Il legislatore interviene perché questo contratto poteva comportare il possibile sfruttamento di un soggetto debole: spesso il subfornitore è un soggetto piccolo, può trovarsi in una situazione spiacevole perché il subfornitore è colui che compra la materia prima, la lavora (pagando gli operai) e produce un bene che vende ha colui con il quale ha stipulato il contratto di subfornitura, può essere che il fornitore della materia prima sia un gigante, quindi pretenda di essere pagato subito; può essere che l'acquirente sia un gigante, quindi tenti di inserire nel contratto una clausola che sposti il più possibile il momento del pagamento.
In questa situazione è evidente che il subfornitore diventa il soggetto che anticipa: paga il fornitore, paga gli operai, vende il prodotto e deve aspettare il pagamento da parte dell'acquirente. Con il risultato che magari è costretto a ricorrere al credito bancario e deve ancora pagare gli interessi.
Naturalmente più il debitore è forte e più il pagamento è dilazionato (anche 180 giorni dal ricevimento della merce).
Il legislatore decide di intervenire, con una legge tenta di costruire delle regole di tutela per esempio per quanto concerne il pagamento, ma nell'intervenire detta in particolare una regola che ha una caratterizzazione generalissima, suscettibile di un'applicazione ben più ampia rispetto al limite del contratto di subfornitura. Con una soluzione che trova d'accordo gli interpreti, nonostante subito dopo l'emanazione della legge vi fosse stato qualcuno che diceva che la regola era applicabile solo ai contratti di fornitura.
Oggi dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'art. 9 della legge sul contratto di subfornitura trova applicazione in tutti i rapporti contrattuali.
L'art. 9 vieta espressamente l'abuso di dipendenza economica, stabilendo al contempo la nullità del patto in cui l'abuso si sostanzia, nonché il diritto della parte vessata di vedersi risarcito il danno subito.
La dipendenza economica sussiste allorché il contraente forte possa imporre alla controparte un fortissimo squilibrio di diritti e di obblighi. Nella valutazione della dipendenza economica, dice il legislatore, occorre tenere conto anche della possibilità della parte vessata di reperire sul mercato delle alternative soddisfacenti.
Il legislatore, con una regola in un contesto particolare suscettibile di applicazione a tutti i rapporti contrattuali, dice a chiare lettere che è vietato per la parte forte sfruttare la propria forza per ottenere delle condizioni capestro, in caso la sfrutti commette abuso e quel contratto sarà invalido.

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