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Il diritto della navigazione nel pensiero di Antonio Scialoja


Nel nostro ordinamento il diritto marittimo è confluito nel diritto della navigazione, con origine nella costruzione scientifico-dogmatica elaborata negli anni 1920, da Antonio Scialoja, che individuò il sorgere di questi istituti particolari nella circostanza del fatto tecnico della navigazione. Ha osservato come l’insieme della materia fosse caratterizzato dalla constatazione che la nave costituisce un’entità autonoma in quanto, con il suo staccarsi dalla terraferma, inizia una spedizione marittima in cui sono coinvolti tutti i soggetti partecipanti. L’autonomia del diritto della navigazione, giustificata dal fatto tecnico del trasporto autarchico, con il diritto civile in una sorta di posizione sussidiaria. Dal momento che questo elemento tecnico è presente anche nella navigazione aerea e di quella per acque interne, Scialoja vede il diritto della navigazione in modo unitario, unificazione avvenuta nel 1942.
Non si possono neanche ignorare le motivazioni di consistenza politica nella dogmatica in esame rispondente al momento storico in cui è sorta. La volontà di creare un sistema del diritto della navigazione coerente con l’assetto politico era fondamentale, con l’esaltazione dei principi nazionalistici, quindi il rifiuto di disposizioni di origine internazionale, con un isolamento più teorico che altro.
La costruzione di Scialoja possedeva una forte apertura poiché è riuscita a sviluppare un sistema che, sorto intorno all’originario nucleo centrale da cui aveva preso le mosse, è stato per un verso comprensivo di tutte le situazioni giuridiche e dei rapporti attinenti il trasporto, e che ha comunque cercato di superare la considerazione di un solo mezzo di trasporto, riconoscendo lo stesso valore a tutti.

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