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Il libero accesso alle rotte aeree e le sue restrizioni


Ottenuta la licenza d’esercizio, secondo il Regolamento i vettori aerei comunitari hanno la facoltà di prestare servizi aerei intracomunitari, non potendo l’accesso al mercato essere condizionato da ulteriori permessi o autorizzazioni da parte degli Stati membri.
Tuttavia, la licenza in sé non conferisce un diritto ad operare in rotte o specifici mercati, perché è consentito agli Stati membri limitare o regolamentare l’accesso al mercato, restrizioni che possono dipendere da: congestione aeroportuale e conseguente impossibilità per gli aeromobili di una compagnia aerea di decollare o di atterrare in quella pista nella data e nell’ora desiderata; necessità di garantire collegamenti considerati di pubblico interesse in modo continuativo e regolare a un prezzo accessibile per gli utenti; opportunità di distribuire il traffico aereo tra aeroporti che servono la stessa città; gravi problemi di carattere ambientale; insorgere di problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili ed inevitabili.

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