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La continuità territoriale e gli oneri di servizio pubblico


Serve per permettere alle zone periferiche di un paese o le isole di essere agevolmente collegate. L’esigenza avvertita dallo Stato di garantire determinanti collegamenti può tuttavia scontrarsi con gli interessi economici delle compagnie aeree che potrebbero essere portate ad abbandonare le rotte meno remunerative o a servirle solo nei periodi in cui è maggiore la domanda di trasporto o comunque ad imporre prezzi di trasporto particolarmente elevati per evitare perdite. Il Regolamento richiama l’art. 782 cod. nav. per imporre ai vettori aerei gli oneri di servizio pubblico rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori non si atterrebbero se pensassero unicamente al loro interesse commerciale. Le rotte sono solo quelle di linea che collegano un aeroporto comunitario ad un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo o le rotte a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto dello Stato stesso.
Per garantirla, sono previste due fasi consistenti una nell’imposizione a tutte le compagnie aeree che intendono operare su una determinata rotta di oneri di servizio pubblico e l’altra nella stipulazione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, di un contratto di servizio pubblico con una sola compagnia aerea vincitrice di una gara pubblica.
Uno Stato membro, dopo aver consultato gli altri Stati interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta in questioni, può imporre alle compagnie aeree, in modo trasparente e non discriminatorio, oneri di servizio pubblico in modo che su una determinata rotta siano prestati servizi minimi in termini di continuità, regolarità, tariffazione e capacità. È sempre lo Stato membro che si cura di valutare la necessità e l’adeguatezza degli oneri di servizio pubblico, imponendo gli oneri capaci di consentire la continuità e la regolarità del servizio aereo, a carico di tutti i vettori che desiderano svolgere quella determinata rotta. Nel tentativo di indurre una compagnia aerea a svolgere il servizio sottoposto ad oneri, la normativa comunitaria prevede la riserva di bande orarie e la possibilità, nel caso in cui altri mezzi di trasporto non riescano a garantire collegamenti ininterrotti con almeno 2 frequenze giornaliere, di imporre una durata minima per lo svolgimento dei servizi aerei nella rotta sottoposta ad oneri. Il legislatore comunitario ha previsto che lo svolgimento dei servizi di linea su una determinata rotta possa essere riservato ad un unico vettore, determinato (per garantire un’effettiva concorrenza) mediante gara pubblica comunitaria: il vincitore opera in esclusiva per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai 4 anni, estendibili a 5 se presta servizio in una rotta verso un aeroporto che serve una regione periferica. Inoltre, oltre al monopolio della tratta, ottiene dallo Stato un compenso calcolato in modo da coprire i costi netti di produzione del servizio aereo onerato, tenendo conto dei ricavi e di un margine di profitto ragionevole (non è un aiuto di Stato).

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