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COME FUNZIONA L’ORGANO AMMINISTRATIVO?


Il consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per la redazione del bilancio. E almeno due volte all’anno se ci sono degli AD (5°co Art 2381)

Art 2381 5° comma

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Se la SPA non ha AD obbligo solo una volta all’anno. Se ci sono AD la periodicità minima degli incontri 2 volte all’anno. Nella prassi accade che il consiglio appena eletto approva un regolamento dei lavori e programma le proprie riunioni. E queste riunioni avvengono con una scadenza più ravvicinata nel tempo.
In ogni caso il consiglio si riunisce quando c’è urgenza; quando sia opportuno; quando c’è la richiesta di un amministratore.
La frequenza delle riunioni consente ai consiglieri di essere più informati

CHI CONVOCA IL CONSIGLIO? È il presidente del CdA. Se il presidente è inerte, si è affermato che anche i consiglieri sono legittimati a convocare il consiglio. Nella convocazione può essere fissato l’ordine del giorno delle materie che saranno discusse. Non è detto che l’avviso di convocazione contenga l’ordine del giorno.  Nella prassi l’ordine del giorno capita che arrivi in un giorno successivo e tuta la documentazione. Non è prevista la forma che deve avere l’avviso. Qualunque strumento idoneo ad informare i consiglieri è valido, inclusi gli strumenti informatici. L’avviso di convocazione contiene sicuramente la data dell’adunanza, l’ora e il luogo. Per quanto riguarda il luogo normalmente il CdA si riunisce presso la sede della società. Un’espressa previsione statutaria può modificare il luogo della convocazione.
Tutto l’iter della convocazione e l’iter dello svolgimento delle adunanze potrebbe essere regolamentato a livello statutario.

Sempre attraverso lo statuto si può prevedere la possibilità di partecipare ai consiglio, non fisicamente, tramite mezzi di comunicazione. Non tutti i mezzi sono idonei. È idoneo un mezzo che consente al consigliere un effettiva partecipazione all’adunanza. Possibilità di intervenire in tempo reale, partecipare in tempo reale, che consentono l’identificazione dei partecipanti, possibilità di condividere eventuali documenti. È un sistema che attenua la collegialità. L’importante è consentire l’effettiva discussione.
Gli amministratori non possono delegare il proprio ruolo.
Durante le assemblee vengono assunte le delibere. Affinché l’assunzione delle delibere sia valida, l’art 2388 prevede dei quorum costitutivi e dei quorum deliberativi. Affinché sia validamente costituita l’adunanza deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Affinché sia validamente assunta deve esser presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È possibile prevedere statutariamente dei quorum differenti. Pare l’orientamento dominante orientamento che il quorum costitutivo possa essere solo innalzato.

Per certe materie possono essere introdotti dei quorum speciali. Assegnare dei quorum speciali può attribuire un potere di veto ad esempio all’amministratore che rappresenta le minoranze. Le delibere assunte devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere contenuto nel libro sociale. Alla redazione del verbale provvede un segretario (che può essere nominato preventivamente dallo statuto) ma in certi casi il CdA delibera su materie che sono di competenza della assemblea straordinaria. Delibere indicate  del 2° comma dell’art 2365 che sarebbero delle modifiche dell’atto costitutivo quindi di competenza della assemblea straordinaria ma attribuite al CdA per volontà dello statuto (per esempio istituzione di sedi secondarie, delibera di fusione di società totalmente partecipate o partecipate al 90%, trasferimento della sede). Se il CdA delibera su queste materie, al consiglio partecipa un notaio che iscrive le delibera nel R.I. È invalida la delibera assunta in assenza di verbale (come per le delibere assembleari).

Art 2388 seconda parte parla dell’invalidità delle delibere assembleari
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Il legislatore prevede due ipotesi di invalidità delle delibere del CdA.

1. Non conformi alla legge o allo statuto:
si tratta di un caso di annullabilità. Quando le delibere non sono conformi alla legge o statuto sono annullabili. Si è posto il problema delle delibere nulle. Con riguardo alle delibere nulle il legislatore non dice nulla. Ci sono due orientamenti. C’è chi ritiene che non possa non considerarsi un vizio esistenti anche per le delibere del CdA. Questa interpretazione implica l’applicazione dell’2279.  
C’è chi ritiene che se il legislatore non l’ha previsto significa che non ha voluto introdurre questo ulteriore vizio.
Nulla si dice rispetto alle delibere che sarebbero state di competenza dell’assemblea straordinaria ma che sono passate al CdA per volontà dello statuto. Se venissero deliberate dall’assemblea straordinaria, e sono di loro competenza ci sarebbe l’invalidità. (Se deliberate dal CdA non c’è invalidità o nullità???? Cosa dice?? Non c’è un ori temente prevalente.)
Il tribunale di Milano ha preferito l’orientamento che esclude la nullità. Ha inteso così come unica causa invalidante la non conformità alla legge e allo statuto e con il limite temporale di 90 giorni per l’impugnazione. (Art 2378)

2. Lesive dei diritti che possano essere impugnate dai soci:
la dottrina ha sottolineato che ci sono delle delibere lesive anche negli amministratori e sarebbe illegittimo non consentire agli amministratori la legittimazione all’impugnazione. Affinché i soci o amministratori possano impugnare queste delibere devono essere lesive direttamente a un loro diritto. Deve esserci un danno diretto.
Chi sono i legittimati alla impugnazione delle delibere annullate: il collegio sindacale, gli amministratori assenti o dissenzienti ma probabilmente anche gli astenuti pur presenti e non votanti. Possono impugnare le delibere anche gli amministratori nuovi. Anche quelli che hanno votato a favore ma poi si è scoperto che non erano sufficientemente informati dal presidente sulla materia.
Il collegio sindacale può impugnare come organo collegiale cosa che non è idonea rispetto alle società quotate.
L’impugnazione deve avvenire entro 90 giorni o dalla data dalla quale la delibera è stata iscritta o dalla data stessa della delibera. Si applica il procedimento previsto dall’art 2378. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che i terzi hanno acquisito in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle delibere che sono state poi dichiarate annullabili.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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