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RESPONSABILITÀ DELL'AZIONISTA


L'azionista è un socio a responsabilità limitata.

In soli due casi l'azionista ha una responsabilità illimitata:
1) nelle società unipersonali, quando non rispetti le norma di trasparenza e le norme relative ai conferimenti; se il socio è unico e non esegue tutti i conferimenti o non procede alla pubblicazione del fatto che è rimasto l'unico socio o che è l'unico socio, risponde illimitatamente. Solo in questi casi si innesca una responsabilità illimitata di tipo sanzionatoria.
2) il momento che viene prima  rispetto all'inizio della  società, nella fase tra l'atto costitutivo e l'iscrizione al registro delle imprese. Dal giorno in cui si va dal notaio e il giorno in cui l'atto costitutivo viene effettivamente iscritto e nasce la persona giuridica, tutti gli atti compiuti in questo intervallo di tempo, che ormai è ridotto ai minimi termini grazie alla tecnologica, chi agisce per la società, risponde illimitatamente. Il socio azionista non risponde mai illimitatamente se non nel caso della uni personale, perché l'altra ipotesi viene ancor prima della nascita della società.

Il socio risponde per il voto che dà? No, il socio indipendentemente da come vota, non ha un responsabilità.  In un solo caso ha una responsabilità, quando vota in conflitto di interessi ed il voto sia stato determinante.

Allora sorge un problema: se i soci sono chiamati a occuparsi di decisioni gestorie, sono responsabili in assenza di una disciplina?  Ci sono due ipotesi:
- i soci non amministratori devono decidere ad autorizzare un atto gestorio, cosa può fare il socio? Non partecipa all'assemblea
Se partecipa: si astiene, vota a favore, vota contro.
Se autorizza, la responsabilità è degli amministratori.
Se nega l'autorizzazione o se si astiene, chi è responsabile per la scelta negativa che blocca? Bisogna capire su chi ricade la responsabilità del mancato compimento dell'atto.

Certo è esclusa la responsabilità se il voto dell'azionista non è stato determinante, quindi bisogna aggiungere che il voto deve essere determinante.
Secondo la teoria più proposta, il socio che partecipa all'assemblea, attraverso il diaframma dell'assemblea ed insieme agli altri soci, occasionalmente in qualche modo diventa una sorta di gestore. Èun'affermazione forte!
Se non partecipa, diventa estraneo rispetto alla gestione.

Allora se diventa una sorta di amministratore, bisogna immaginare che gli amministratori hanno un dovere di informazione anche verso i soci che devono assumere certe decisioni; ne consegue quindi che il dovere di informazione che tipicamente caratterizza gli amministratori, lo si deve riflettere anche sui soci rispetto a quelle decisioni di carattere gestorio.

SRL

Art. 2468 c.3 diritti particolari dei soci: “Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
È il legislatore che prevede che attraverso l'autonomia statutaria, i soci possono avere delle competenze gestorie.
C'è un unico limite: quello delle srl semplificate. Sono quelle srl che hanno un atto costitutivo standard, preconfezionato dal ministero, un atto costitutivo basico/essenziale, che evidentemente non può essere modificato. Questo è un po' contro quello che è il principio che sta alla base delle srl: perché sono caratterizzate da un'autonomia statutaria.
Le srl semplificate hanno il vantaggio di essere semplificate, ma sono rigide. E' un modello molto spesso utilizzato per l'avvio di un'attività.
Questa rigidità non prevede la possibilità di prevedere l'introduzione di diritti particolari.

Il titolare dei diritti particolati diviene il gestore? No, è un socio non amministratore che ha dei poteri di gestione ben definiti dalla clausola che li attribuisce.
Abbiamo visto che non diventa gestore anche nei diritti di controllo: gli resta il diritto di controllo, perché di base non è un amministratore e quindi più degli altri ha necessità di informarsi.
La presenza di diritti particolari non crea interferenza col governo di impresa.
La presenza di diritti particolati nella srl esclude l'applicazione del modello spa separazione proprietà-gestione.

Ci sono però anche nella SRL delle delibere attribuite all'assemblea, ma tipicamente gestorie: art. 2261 c.2 c'è la possibilità di acquistare partecipazioni a responsabilità illimitata: “L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio”.
Così come tutte le delibere che riguardano la struttura organizzativa.

Art. 2479 c.1 la possibilità attraverso l'atto costitutivo, attraverso la richiesta di 1/3 del capitale sociale, attraverso la richiesta di uno o più amministratori, di attribuire ai soci competenze gestorie: “I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.

In questo caso, se sono attribuite ai soci competenze gestorie, così come per i diritti particolari, i soci investiti di quelle competenze, sono investiti della decisione gestoria, non dell'autorizzazione, dell'intera decisione.
Non vanno ad integrare una scelta degli amministratori, ma scelgono loro direttamente, amministrano loro.
Unico limite: le competenze riservate all'organo amministrativo.
È possibile estendere anche alla srl il discorso sui patti di consultazione e sulle delibere consultive.

Responsabilità: nel caso di diritti particolari e del 2479 c.1, come funziona la responsabilità? Sono responsabili i soci in base all'art 2476 c.7, sono responsabili perché hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società: “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.
E rispondono in solido quegli amministratori.
E' una responsabilità che riguarda i soci non amministratori e che non riguarda né gli amministratori di diritto e né gli amministratori di fatto.

Laddove sia prevista un'autorizzazione dei soci, rispetto al compimento di atti gestori? Si applica quello detto per le spa. Laddove il socio non amministratore partecipa alla decisione gestoria con particolari autorizzazioni che siano negate, l'atto è bloccato e ne bisogna capire di chi sia la responsabilità.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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